Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20052 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2932/2005 proposto da:

COMUNE DI ALASSIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA DEL PARADISO 55, presso l’avvocato REVELLI

FRANCESCA LUISA, rappresentato e difeso dall’avvocato BERTINI Carlo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BOGLIOLO AGOSTINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 92/2004 del GIUDICE DI PACE di ALBENGA,

depositata il 23/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, a seguito di ricorso della s.r.l. Bogliolo Agostino in liquidazione in data 27 gennaio 2003, il Giudice di pace di Albenga, con decreto n. 36/03 del 6 febbraio 2003 notificato il 28 febbraio 2003, ingiunse al Comune di Alassio di pagare alla Società ricorrente la somma di Euro 964,76, oltre interessi dal 31 dicembre 2002, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento della seconda rata del corrispettivo del contratto di appalto stipulato dalle parti con contratto del (OMISSIS);

che con citazione del 31 marzo 2003, il Comune di Alassio si oppose all’ingiunzione, eccependo l’incompetenza del Giudice adito – per essere la controversia devoluta ad arbitri – e la prescrizione del diritto fatto valere, e chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda;

che, in contraddittorio con la Società Bogliolo – la quale chiese il rigetto dell’opposizione -, il Giudice di pace di Albenga, con la sentenza n. 92/04 del 23 febbraio 2004, respinse l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, sui concorrenti rilievi – d’ufficio -che il Comune di Alassio era privo di legitimatio ad processum – in quanto mancava in atti la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio del sindaco pro tempore che, nella procura ad litem, non vi faceva neppure riferimento – e che, una volta passata in decisione la causa, non era consentita la sua rimessione sul ruolo al fine di acquisire detta deliberazione, con conseguente inammissibilità dell’atto di opposizione;

che avverso tale sentenza il Comune di Alassio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura illustrato con memoria e producendo la Delib. Giunta Comunale Comune di Alassio 24 marzo 2003, n. 73;

che la s.r.l. Bogliolo Agostino in liquidazione, benchè ritualmente intimata, non si è costituita nè ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 182, 183, 184 bis e 311 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo – sulla premessa che la Società opposta non aveva eccepito alcunchè in ordine alla rilevata carenza di legitimatio ad processum – che il Giudice a quo, in forza del primo e dell’art. 182 cod. proc. civ., comma 2, avrebbe dovuto invitare il Comune di Alassio, previa eventuale concessione di un termine, a produrre la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio del sindaco pro tempore;

che il ricorso merita accoglimento;

che la fattispecie è regolata dal combinato disposto de D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2, art. 50, comma 2 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – nella parte in cui dispongono, rispettivamente, che “Lo statuto … specifica … i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio” e che il sindaco rappresenta il comune -, e 15, comma 11, del vigente Statuto del Comune di Alassio, secondo il quale la Giunta comunale “Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le eventuali transazioni. Nomina i legali assumendo il relativo impegno di spesa” (cfr. al riguardo, ex plurimis, le sentenze nn. 12868 del 2005, pronunciata a sezioni unite, e 6227 del 2009);

che, ciò premesso, dall’esame diretto degli atti – consentito a questa Corte in ragione del vizio processuale denunciato – emerge che: a) l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, proposto dal sindaco pro tempore del Comune di Alassio e notificato il 31 marzo 2003, non reca nè nell’intestazione nè nella procura ad litem in calce all’atto stesso, l’indicazione della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio della Giunta comunale; b) tale Delib. Giunta 24 marzo 2003, n. 73, quindi anteriore alla notificazione dell’atto di opposizione all’ingiunzione -, depositata unitamente al presente ricorso, autorizza il sindaco a promuovere anche il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo, contiene la nomina del difensore e prevede il relativo impegno di spesa;

che il Giudice a quo – sul corretto rilievo che mancava in atti la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio del sindaco pro tempore che, nella procura ad litem, non vi faceva neppure riferimento – ha affermato che, una volta passata in decisione la causa, non è consentita la sua rimessione sul ruolo al fine di acquisire detta deliberazione, con conseguente inammissibilità dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Alassio;

che tale ratio decidendi collide con il recente orientamento delle sezioni unite di questa Corte condiviso dal Collegio -, per il quale l’art. 182 cod. proc. civ., comma 2 – nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, applicabile alla specie ratione temporis -, secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere detta sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. la sentenza n. 9217 del 2010);

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con conseguente rinvio della causa allo stesso Giudice di pace di Albenga, in persona di altro magistrato, il quale si uniformerà al qui ribadito principio di diritto e provvedere anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese al Giudice di pace di Albenga, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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