Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20052 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6764 del ruolo generale dell’anno

2010, proposto da:

G.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dagli avvocati Ornella Nucci e Davide

Garritano, con i quali elettivamente si domicilia in Roma, alla via

Cassia, n. 175, presso lo studio dell’avv. Serafino Conforti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, depositata in data 19 gennaio 2009, n.

86/01/09;

lette le osservazioni del pubblico ministero, in persona del

sostituto procuratore generale Sanlorenzo Rita, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate, in esito a processo verbale di constatazione, ha notificato al contribuente distinti avvisi di accertamento con i quali ha recuperato maggiore materia imponibile ai fini delle imposte dirette, dell’iva e dell’irap per gli anni dal 1996 al 2000, in ragione della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’inosservanza degli obblighi contabili e dell’esistenza di fatture non dichiarate, che il contribuente ha impugnato, senza successo in primo grado;

– la Commissione tributaria regionale ha respinto il successivo appello, rimarcando, ai fini della motivazione degli avvisi, la loro natura di provocatio ad opponendum, nonchè, nel merito, l’insussistenza di qualsivoglia elemento contrario a quelli valorizzati dall’Ufficio;

– avverso questa sentenza propone ricorso G.A. per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, ciascuno articolato in più censure, cui l’Agenzia non replica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con la prima censura il ricorrente si duole sotto i diversi profili dell’omessa pronuncia, del vizio di motivazione e della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7che il giudice d’appello non abbia esaminato l’eccezione proposta sin dal primo grado e riproposta in appello, concernente la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, proposta perchè gli avvisi di accertamento sarebbero stati emanati antecedentemente al decorso di detto termine, decorrente dalla data del processo verbale di constatazione;

– la censura è fondata in quanto il giudice d’appello, pur dando conto della proposizione della questione nella narrativa della sentenza, non spende parola su di essa;

– l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che concerne il mancato riconoscimento dei costi nella determinazione del reddito imponibile;

– la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, affinchè esamini la questione pretermessa.

PQM

 

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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