Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20052 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16743-2011 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA DE FAZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO AIMI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.T.C.M. – AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI DI MODENA S.P.A., P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIGLIOLA IOTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 682/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/03/2011, R.G. N. 567/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato ROBERTA DI MARIA per delega ENRICO AIMI;

udito l’Avvocato LEONARDA SILIATO per delega Avv. PIETRO CAVASOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22.3.11 la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame di M.M. contro la sentenza n. 132/08 con cui il Tribunale di Modena aveva respinto le sue domande intese ad ottenere la condanna di A.T.C.M. – Azienda Trasporti Consorziali di Modena S.p.A. a pagargli differenze retributive per scatti di anzianità e per tempi di trasferimento da (OMISSIS) nel periodo in cui non aveva goduto della residenza di servizio, differenze retributive e risarcitorie per superiore livello di inquadramento, risarcimento danni derivanti dal non avere potuto partecipare a concorsi interni e da illegittimo provvedimento di esonero dal servizio.

Per la cassazione della sentenza ricorre Mauro M. affidandosi a sette motivi.

A.T.C.M. – Azienda Trasporti Consorziali di Modena S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Sotto l’unica intestazione di denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e vizio di motivazione, si propongono sette diversi motivi di doglianza.

Con il primo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritta la domanda di retrodatazione del computo dei sei scatti d’anzianità spettantigli, la cui maturazione si sarebbe dovuta completare nel giugno 1989 anzichè nel gennaio 1991, con conseguente diritto al passaggio di livello dal 7 al 6 ex L. n. 270 del 1988; sostiene il ricorrente di avere diritto a tale retrodatazione in base ad una domanda di condono (di precedente disciplinare) che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non provata malgrado la documentazione prodotta in primo grado e, poi, in appello.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata assegnazione della residenza di servizio dal (OMISSIS) per effetto del trasferimento da (OMISSIS), trasferimento avvenuto senza il necessario nulla osta previsto dalla L. n. 300 del 1970 e dal CCNL di categoria e che gli ha comportato perdita dell’anzianità di deposito (prevista dall’accordo sindacale 19.12.77 intervenuto fra l’A.T.C. di Bologna ed il Consorzio A.T.C.M. di Modena e da successivi accordi). Nello stesso mezzo Mauro M. lamenta che, malgrado l’accertata illegittimità del provvedimento di esonero in passato emesso nei suoi confronti e l’accertato suo diritto alla ricostruzione del rapporto di lavoro con riammissione presso il deposito di (OMISSIS), non gli è stata poi riconosciuta e ricalcolata l’anzianità di deposito, a tutti gli effetti dal (OMISSIS), quale conseguenza automatica della predetta dichiarazione di illegittimità. Lamenta, ancora, che l’inidoneità alla guida, accertata nei suoi confronti inizialmente per soli sei mesi, si è illegittimamente protratta per quattro anni (ciò in violazione dell’intesa raggiunta l’8.6.84 fra A.T.C.M. e sindacati e dell’accertato recupero dell’idoneità medesima a far data dal 1.6.90) e che non ha ricevuto il rimborso dei tempi di trasferimento da (OMISSIS).

Con il terzo motivo il ricorrente afferma di essere stato adibito a mansioni operaie rientranti nel 7 livello pur essendo idoneo alle mansioni di conducente di linea: ciò premesso, lamenta che la Corte territoriale gli ha negato il risarcimento del danno derivatogli dal mancato inquadramento nel 6 livello, che gli sarebbe spettato.

Con il quarto motivo denuncia contraddittorietà della motivazione della gravata pronuncia nella parte in cui non gli ha riconosciuto il 5 livello, che gli sarebbe spettato unitamente alla qualifica di agente di movimento, per la quale aveva già maturato la relativa anzianità.

Con il quinto motivo il ricorrente, premesso che a causa della già accertata illegittimità dell’esonero dal servizio dal (OMISSIS) non ha potuto partecipare ai concorsi interni indetti dell’azienda, invoca il diritto alla liquidazione della media delle differenze retributive corrispondenti alle qualifiche oggetto dei concorsi medesimi, considerata la prassi aziendale di attribuire automaticamente al partecipante il livello di qualifica superiore.

Con il sesto e il settimo motivo censura la sentenza impugnata là dove gli ha negato le retribuzioni e il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo provvedimento di esonero, pur essendo pacifico che dal (OMISSIS) non ha ricevuto la retribuzione e pur essendo documentato che, non avendo potuto trovare occupazione alternativa, ha dovuto contrarre mutui vari.

2- Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perchè, ad onta del generico rinvio a norme di diritto (sostanziale o processuale, non è meglio chiarito) neppure specificamente individuate se non mediante richiamo di alcune leggi in generale (e già ciò importa di per sè inammissibilità del ricorso: cfr., ex aliis, Cass. n. 635/15; Cass. n. 828/07), in realtà suggeriscono esclusivamente una generale rivisitazione del materiale documentale affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni dei documenti in atti, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, nel caso di specie applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto ai documenti prodotti in sede di merito e una loro delibazione incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi conclusioni in base ai documenti raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità.

Nè il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto coni documenti depositati, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti – giova ribadire – innanzi a questa Corte Suprema.

Ulteriore profilo di inammissibilità risiede nell’aver il ricorrente confuso, in un unico globale contesto e sempre senza indicare le singole clausole che si assumono disattese, il CCNL di categoria e gli accordi sindacali a livello locale, nonostante che l’ipotetica violazione di questi ultimi non sia denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ancora: il ricorso non confuta nemmeno tutte le specifiche argomentazioni esposte nell’impugnata sentenza, ad esempio in tema di tardività delle produzioni documentali, di prescrizione, di difetto di prova degli accordi sindacali invocati, di mancanza di connessione fra il trasferimento a (OMISSIS) e il successivo provvedimento di esonero dal servizio, di irrilevanza del nulla osta al trasferimento in quanto disposto per inidoneità al servizio, di accertamento del tempo durante il quale tale inidoneità si è protratta, di omessa dimostrazione dell’asserita prassi aziendale di riconoscere automaticamente la qualifica superiore a tutti i partecipanti al concorso interno, di insussistenza d’un obbligo aziendale di indire nuovi concorsi etc.

In proposito il ricorso si è per lo più limitato a coltivare le difese così come fatte valere in appello e a rinviare alla lettura dei documenti.

Dunque, valga in proposito il noto principio secondo cui, per giungere alla cassazione della pronuncia, è necessario che la ratto (o le rationes) decidendi della sentenza impugnata abbia(no) formato oggetto di specifica e argomentata confutazione (giurisprudenza costante: v., ex aliis, Cass. 25.2.13 n. 4672; Cass. 3.11.11 n. 22753 e Cass. S.U. 8.8.2005 n, 16602).

Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C. relativa al generale regime delle impugnazioni, la parte soccombente in prime cure non può limitarsi, a fronte d’una data motivazione di rigetto, a riproporre sic et simpliciter la censura respinta o ad allegare genericamente l’erroneità della decisione impugnata o, ancora, a rifarsi alle difese già svolte nel precedente grado di giudizio (v., e pluribus, Cass. 23.5.06 n. 12140; Cass. S.U. 12.3.03 n. 3602; Cass. 20.9.02 n. 13756), ma ha l’onere di confutare con specifiche e concrete argomentazioni le ragioni svolte dal provvedimento al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr., ex anis, Cass. 14.11.2005 n. 22906; Cass. 28.5.04 n. 10314; Cass. 21.1.04 n. 967; Cass. 28.11.03 n. 18229; Cass. 14.7.03 n. 10991; Cass. 30.7.01 n. 10401; Cass. S.U. 29.1.2000 n. 16; Cass. n. 10493/99).

3- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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