Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20052 del 02/09/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 20052 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
PU
SENTENZA
sul ricorso 25172-2007 proposto da:
TODISCO PANTALEO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MADDALENA RAINERI
12,
presso lo studio
dell’avvocato FACCIOLONGO SABINO GERARDO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PALMIERI
NICOLETTA, PALMIERI SABINO giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
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contro
CECCA NICOLA, CECCA SAVERIO, TODISCO ANTONIETTA;
– intimati
–
avverso la sentenza n. 79/2007 del TRIBUNALE DI
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Data pubblicazione: 02/09/2013
TRANI
SEDE DISTACCATA DI CANOSA DI
PUGLIA,
depositata il 03/10/2007 R.G.N. 16051/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento.
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udito l’Avvocato PALMIERI SABINO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.
–
Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 ottobre
2007, il Tribunale di Trani – sezione distaccata di Canosa di
Puglia ha accolto l’opposizione -qualificata dallo stesso
Tribunale come opposizione all’esecuzione- proposta da Nicola
precetto loro notificato da Pantaleo Todisco in data 26 febbraio
2005; ha quindi dichiarato la nullità del precetto ed ha
condannato l’opposto al pagamento delle spese di lite. Il
Tribunale ha ritenuto violato l’art. 654, comma secondo, cod.
proc. civ. perché nell’atto di precetto non vi era menzione
alcuna della clausola di provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo, individuato dal giudice come titolo esecutivo posto
a fondamento del precetto oggetto di opposizione.
2.
–
Avverso la sentenza Pantaleo Todisco propone ricorso
affidato a tre motivi.
Gli intimati non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.
–
Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere errato il Tribunale
nel qualificare l’opposizione come opposizione all’esecuzione,
piuttosto che come opposizione agli atti esecutivi, dal momento
che, non solo i vizi denunciati dagli opponenti (che hanno
qualificato la loro azione come opposizione agli atti esecutivi
ex art. 617 cod. proc. civ.), ma anche quelli ritenuti dal
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Cecca, Saverio Cecca e Antonietta Todisco avverso l’atto di
giudicante attengono ad irregolarità formali dell’atto di
precetto.
1.1.- Col secondo motivo di ricorso è svolta la medesima
censura, sotto il profilo del vizio di motivazione.
1.2.-
Col terzo motivo di ricorso è denunciata violazione e
proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per
avere il Tribunale errato nel dichiarare la nullità del precetto
per mancata menzione del provvedimento di esecutorietà del
decreto ingiuntivo, poiché il titolo esecutivo posto a base del
precetto è la sentenza n. 13/2005. In particolare, il ricorrente
deduce che, con la sentenza in parola, conclusiva del giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo, non è stato confermato
quest’ultimo, con il relativo rigetto dell’opposizione, ma, in
parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 645 cod. proc.
civ., gli opponenti a decreto ingiuntivo sono stati condannati
al pagamento in favore dell’opposto, sig. Pantaleo Todisco,
odierno ricorrente, di una somma inferiore a quella portata dal
decreto ingiuntivo. Il ricorrente rileva che di tale minor somma
è stato ingiunto il pagamento col precetto oggetto di
opposizione e che la sentenza di condanna, costituente titolo
esecutivo, è stata notificata unitamente al precetto, nella
stessa data del 26 febbraio 2005.
2.- I motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, in
quanto pongono questioni consequenziali, sono fondati e vanno
accolti.
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falsa applicazione degli artt. 653, 654, 474, 475, 479, 480 cod.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia in presenza di
opposizione agli atti esecutivi, poiché è in discussione la
regolarità formale dell’atto di precetto, vale a dire la
necessità che esso contenesse o meno, ai sensi dell’art. 654,
comma secondo, cod. proc. civ., la menzione del provvedimento
l’apposizione della formula esecutiva.
Al riguardo è sufficiente richiamare il principio, per il quale,
in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra
l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi
si individua considerando che, con la prima, si contesta
l’an
dell’esecuzione, cioè il diritto della parte istante di
procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o
sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell’esecuzione per
espropriazione – della pignorabilità dei beni, mentre, con la
seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento
dell’azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi
l’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei
provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di
quelli preliminari all’azione esecutiva (cfr. Cass. n. 16262/05,
nonché, tra le più recenti, Cass. n. 13205/12, n. 13938/12, n.
20989/12).
La sentenza del Tribunale è perciò errata nella parte in cui ha
qualificato l’opposizione proposta dai signori Nicola Cecca,
Saverio Cecca e Antonietta Todisco come opposizione
all’esecuzione. Alla stregua del criterio di cui sopra,
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va
che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e
qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non come
opposizione all’esecuzione, l’opposizione proposta contro l’atto
di precetto, con cui si contesti la mancanza della menzione del
provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto
ingiuntivo e dell’apposizione della formula, al sensi dell’art.
2.1.-
La sentenza impugnata non è conforme a diritto nemmeno
nella parte in cui ha richiamato l’art. 654, comma secondo, cod.
proc. civ., ponendo la norma a fondamento della dichiarazione di
nullità del precetto opposto.
Nel caso di specie, trova applicazione non il primo comma
dell’art. 653 cod. proc. civ. – che, disciplinando il rigetto
dell’opposizione, individua il titolo esecutivo nel decreto
ingiuntivo piuttosto che nella sentenza conclusiva del giudizio
ex art. 645 cod. proc. civ.- bensì il secondo comma dell’art.
653 cod. proc. civ. Questa norma attribuisce la qualità di
titolo esecutivo alla sentenza di accoglimento parziale
dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto,
qualora, come nel caso di specie, avvenga che, pur non
essendovi una revoca espressa del decreto ingiuntivo, questo non
trovi conferma nella sentenza conclusiva del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, ma tale sentenza rechi
un’autonoma condanna dell’opponente-debitore al pagamento in
favore dell’opposto-creditore di una somma inferiore a quella
oggetto dell’ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito dalla
sentenza di condanna.
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654, comma secondo, cod. proc. civ.
Conseguentemente, l’esecuzione forzata deve essere preceduta
dalla notificazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.,
della sentenza di accoglimento parziale dell’opposizione a
decreto ingiuntivo ed al precetto intimato al debitore sulla
base della stessa sentenza non si applica la norma dell’art. 654
La sentenza impugnata va quindi cassata.
2.2. –
Dal momento che il precetto oggetto di opposizione
risulta essere stato notificato insieme con la sentenza
costituente titolo esecutivo, e non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai
sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., col rigetto
dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il
precetto notificato ad istanza di Pantaleo Todisco il 26
febbraio 2005.
3.-
Poiché l’errore nella qualificazione dell’opposizione è
riferibile al giudicante, non anche agli opponenti, e poiché non
risulta che la sentenza costituente titolo esecutivo abbia
espressamente revocato il decreto ingiuntivo (sì da ingenerare
fraintendimenti in ordine alla sua effettiva portata di
accoglimento parziale dell’opposizione), si ritiene che
sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da Cecca
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cod. proc. civ..
Nicola, Cecca Saverio e Todisco Antonietta avverso il precetto
loro notificato da Todisco Pantaleo in data 26 febbraio 2005,
qualificata la stessa come opposizione agli atti esecutivi;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2013.