Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20051 del 30/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20051 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24987-2017 R.G. proposto da
MARTINO CARMINE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ulpiano
n. 29, presso lo studio dell’avvocato Luca Zerella, rappresentato e
difeso dall’avvocato Carmine Cusano;
– ricorrente contro
TARTAGLIA ANTONIO, PIZZELLA EMILIA;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 3987/2017 del
TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 05/10/2017;
Data pubblicazione: 30/07/2018
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per essere competente il Tribunale di
Ritenuto che:
– Martino Carmine ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Avellino,
Tartaglia Antonio e Pizzella Emilia, chiedendo la condanna dei
convenuti a sradicare le piante poste a distanza inferiore a quella
legale dal confine, a recidere i rami che si protendevano sulla
proprietà attorea e a risarcire il danno;
–
Tartaglia Antonio ha resistito alla domanda, eccependo
l’incompetenza per materia del Tribunale, in favore del Giudice di
pace ex art. 7 cod. proc. civ.;
– il Tribunale di Avellìno, con ordinanza in data 5/10/2017, ha
negato la propria competenza, dichiarando la competenza del locale
Giudice di pace, dinanzi al quale ha rimesso le parti;
– avverso tale ordinanza Martino Carmine ha proposto istanza di
regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sulla
base di un unico motivo;
–
i convenuti, ritualmente intimati, non hanno svolto attività
difensiva;
– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per
l’accoglimento dell’istanza di regolamento e la declaratoria della
competenza del Tribunale di Avellino;
Atteso che:
– il ricorso (col quale si deduce che la domanda, con la quale si
lamenta che i rami delle piante dei convenuti si protendono in
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Avellino.
orizzontale verso il fondo attore, è inquadrabile nella fattispecie
dell’art. 896 cod. civ. e appartiene pertanto alla competenza del
Tribunale) risulta fondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di
questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – appartiene
alla competenza del competenza del giudice unico di Tribunale la
domanda volta ad ottenere la recisione dei rami protesi
regolata dall’art. 896 cod. civ., dovendosi – invece – ritenere che la
fattispecie di cui all’art. 892, ultimo comma, cod. cív., sia riferita al
caso in cui si chieda la recisione delle piante del vicino poste a
distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che
superi “in verticale” l’altezza del muro (cfr. Cass., Sez. 2, n. 32 del
04/01/2006; Sez. 2, n. 859 del 26/01/2000);
– l’istanza di regolamento va pertanto accolta;
– va cassata l’ordinanza impugnata e va dichiarata la competenza
del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale la causa deve essere
riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo;
– il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine
alle spese del presente giudizio;
P. Q. M.
accoglie l’istanza dì regolamento, cassa l’ordinanza impugnata e
dichiara la competenza del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale
dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni novanta dalla
comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile, addì 5 giugno 2018.
“in orizzontale” invadenti l’altrui proprietà, trattandosi dì fattispecie