Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20051 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/09/2020), n.20051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18016/2013 R.G. proposto da:

MAN. IN SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO DAMASCELLI,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 33, presso

Avv. Ferrigni;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, n. 7/11/2013, depositata il 15 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Parte contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’acquisto di macchine utensili dal venditore Generaltractor SRL tramite il Gruppo Genercom, la cui IVA è stata ritenuta indetraibile in quanto ritenuta operazione inesistente;

che la CTP di Bari ha rigettato la domanda e la CTR della Puglia, con sentenza del 15 gennaio 2013, ha rigettato l’appello, ritenendo che l’operazione complessiva – che prevedeva il trasferimento di attrezzature dalla contribuente al venditore Generaltractor e da questa a Genercredit e da Genercredit alla medesima contribuente al medesimo corrispettivo – era una operazione inesistente come compravendita, ma costituiva finanziamento non assoggettabile a IVA;

che, inoltre, il giudice di appello ha escluso che possa ritenersi sussistente la buona fede della contribuente, non potendo ignorare la contribuente che la finta triangolazione di compravendite dissimulasse una sottostante operazione di finanziamento, posto che i beni oggetto di compravendita non avevano subito alcuna movimentazione fisica effettiva dal primo all’ultimo trasferimento; nè sussisterebbe la causa del contratto di sale and lease back, sia in quanto in contrasto con il divieto del patto commissorio, sia in quanto operazione triangolare, laddove il suddetto contratto vedrebbe la partecipazione di due parti contrattuali;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di attribuire alla società Genercredit il ruolo di “cartiera”, laddove Genercredit avrebbe avuto un ruolo effettivo nell’operazione complessiva, nonchè laddove ha escluso al liceità del contratto di sale and lease back, nonchè non avendo tenuto distinti i due distinti contratti di compravendita, valutabili autonomamente ai fini IVA;

che parte ricorrente ha depositato nel corso del procedimento sia una istanza di sospensione e rinvio del giudizio a nuovo ruolo per essersi la stessa avvalsa della procedura di definizione agevolata delle cartelle prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, e dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, sia una istanza di rinuncia al giudizio, sottoscritta anche dal difensore;

che la rinuncia risulta notificata al controricorrente e al difensore;

che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, produce i suoi effetti, consistenti nell’estinzione del giudizio, dalla notificazione alla parte costituita, laddove ove l’istanza non fosse stata notificata essa, in ogni caso, pur non producendo l’effetto estintivo, essa rivelerebbe il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13923);

che, in ogni caso, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio”, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857);

che il giudizio va dichiarato estinto e che, atteso l’avvalimento della procedura di definizione agevolata e la natura della controversia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate;

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. V; 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, dichiara le spese integralmente compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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