Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20051 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1327/2005 proposto da:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso l’avvocato

D’AMBROSIO ROMANA, rappresentato e difeso dall’avvocato VITALE

Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;

COMUNE DI OSTUNI (c.f. 8100090746), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso l’avvocato ANGELETTI ALBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZACCARIA CECILIA ROSALIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 195/2004 del GIUDICE DI PACE di OSTUNI,

depositata il 30/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per il controricorrente (Comune di Ostuni), l’Avvocato A.

Angeletti, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.M., con citazione del 2004, convenne dinanzi al Giudice di pace di Ostuni la Regione Puglia ed il Comune di Ostuni, per sentirli condannare, in via alternativa tra loro, al pagamento di Euro 842,48, a titolo di differenza non percepita del contributo una tantum di L. 2.000.000, attribuito alle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell’annata agraria 1989-1990, di cui al D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, art. 2, comma 2 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell’annata agraria 1989- 1990), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 gennaio 1991, n. 31, art. 1, comma 1;

che, costituitisi i convenuti, la Regione Puglia, tra l’altro, eccepì la prescrizione del diritto fatto valere e chiese di essere autorizzata a chiamare in causa il Ministro delle politiche agricole e forestali, mentre il Comune di Ostuni eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva;

che, chiamato in garanzia e costituitosi, il Ministro delle politiche agricole e forestali chiese la reiezione della domanda di garanzia ed eccepì anch’esso, comunque, la prescrizione del diritto azionato;

che il Giudice di pace adito, con la sentenza n. 195/04 del 30 luglio 2004, dichiarò la carenza di legittimazione passiva del Comune di Ostuni, condannò la Regione Puglia a pagare allo S. la somma di Euro 842,48, oltre interessi, condannandola anche al rimborso delle spese del giudizio in favore dello S., condannò altresì il Ministro delle politiche agricole e forestali a rivalere la Regione Puglia per le somme che questa avesse pagato in forza della stessa sentenza, compensando integralmente le spese tra tutte le altre parti del giudizio;

che, in particolare – per quanto in questa sede ancora rileva -, il Giudice di pace ha osservato: “Infine è da ritenersi legittima la chiamata in garanzia del Ministero delle politiche agricole e forestali e ciò ai sensi della n. 31 del 1991, art. 11, che accolla l’onere della spesa al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla L. n. 590 del 1981. La responsabilità della mancata erogazione dei contributi nella misura indicata dagli Enti locali va ascritta al Ministero cui compete la gestione del Fondo predetto.

Infatti il Ministero, pur conoscendo la stima dei danni provocati dalla siccità dell’89/90, ha dotato la legge attributiva dei contributi di uno stanziamento insufficiente a soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto. Pertanto la Regione, trattandosi di garanzia impropria, ha diritto ad essere manlevata dal Ministero per tutte le somme che pagherà … in forza della presente sentenza”;

che avverso tale sentenza il Ministro delle politiche agricole e forestali ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che resistono, con distinti controricorsi, il Comune di Ostuni e S.M., mentre la Regione Puglia, benchè ritualmente intimata, non si è costituita nè ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il Ministro delle politiche agricole e forestali critica la sentenza impugnata, deducendo la violazione dell’art. 1944 cod. civ., in quanto il Giudice di pace avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione del credito fatto valere dallo S.;

che, con il secondo motivo, il ricorrente critica l’impugnata sentenza per violazione del D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2, art. 10, comma 1, e art. 11, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. n. 31 del 1991, per errata applicazione dei principi relativi alla legittimazione passiva, nonchè per violazione dell’art. 1175 cod. civ., assumendo che non è ipotizzabile in capo all’Amministrazione dello Stato, per il pagamento dei contributi previsti dalle disposizioni evocate, alcun obbligo di corrispondere alla Regione importi superiori a quelli stanziati dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

che, con il terzo motivo, il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione sia del D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2, art. 10, comma 1, e art. 11, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. n. 31 del 1991, sia del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 8 septies, commi 1 e 2 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, art. 1, comma 1, sia dell’art. 81 Cost., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, chiedendo l’applicazione del ius superveniens che, interpretando autenticamente il citato D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2, circoscrive l’erogazione del predetto contributo una tantum “entro i limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 11 del medesimo D.L. e nell’ambito della quota destinata a ciascun ente”;

che, per ragioni di ordine logico-giuridico, va per prima esaminata la censura formulata con il secondo motivo, attinente all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del contributo per calamità naturale previsto dal D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2, tenuto conto che il thema decidendum è circoscritto, a seguito dell’impugnazione della sentenza del Giudice di pace da parte del solo Ministro delle politiche agricole e forestali, al capo di pronuncia che condanna quest’ultimo a rivalere la Regione Puglia dal predetto pagamento;

che tale censura è fondata, nella parte in cui contesta che obbligato al pagamento del contributo de quo sia il Ministero delle politiche agricole e forestali, posto che il D.L. n. 367 del 1990, art. 10, individua il creditore e l’obbligato alla prestazione, rispettivamente, nel titolare dell’azienda danneggiata da calamità naturale e nella Regione, mentre il successivo art. 11 del citato decreto legge statuisce che il Ministero delle politiche agricole e forestali deve ripartire fra le Regioni richiedenti la provvista stanziata per l’erogazione dei contributi, provvista stabilita per gli anni in questione in complessivi L. 900 miliardi;

che, pertanto, va data continuità all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 16587 del 2008, con la quale è stato affermato il principio secondo cui, ai sensi del D.L. n. 367 del 1990, art. 10, creditore ed obbligato della prestazione relativa ai previsti contributi sono, rispettivamente, il titolare dell’azienda agricola e la Regione, mentre l’art. 11 del medesimo decreto legge statuisce che la provvista per l’erogazione, da parte delle Regioni, dei contributi in discorso è ripartita tra le Regioni richiedenti dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, con conseguenza che non è configurabile alcuna obbligazione diretta dello Stato verso l’avente diritto al contributo, alla quale non è assimilabile il dovere istituzionale e politico di ripartire la menzionata provvista fra le Regioni, con l’ulteriore conseguenza che, se da un lato il Ministero non può erogare somme maggiori di quelle che ha a disposizione – come confermato dal D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 8 septies, commi 1 e 2 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, art. 1, comma 1, che, interpretando autenticamente il citato D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2, circoscrive l’erogazione del predetto contributo una tantum “entro i limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 11 del medesimo D.L. e nell’ambito della quota destinata a ciascun ente” -, dall’altro lato l’adeguamento della provvista del Fondo di solidarietà nazionale rientra nei poteri discrezionali di carattere politico del Parlamento della Repubblica, non coercibili con sentenza del giudice ordinario (cfr. anche la sentenza n. 14795 del 2008);

che l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo e terzo;

che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, nella parte in cui “condanna il Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro in carica, a rivalere la Regione Puglia per le somme che la stessa pagherà agli attori recte:

all’attore in forza della presente sentenza”;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, con il rigetto della domanda di garanzia proposta dalla Regione Puglia nei confronti del Ministro delle politiche agricole e forestali;

che le spese del precedente e del presente grado del giudizio, relativamente alla causa fra il Ministro delle politiche agricole e forestali e la Regione Puglia, debbono essere liquidate secondo il principio della soccombenza, mentre le spese del giudizio di legittimità nella causa tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, S.M. ed il Comune di Ostuni possono essere compensate per intero, avuto riguardo alla sostanziale estraneità dello S. e del Comune rispetto all’oggetto del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui “condanna il Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro in carica, a rivalere la Regione Puglia per le somme che la stessa pagherà agli attori recte: all’attore in forza della presente sentenza”, e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda di garanzia proposta dalla Regione Puglia nei confronti del Ministro delle politiche agricole e forestali. Condanna la Regione Puglia al rimborso delle spese del giudizio in favore del Ministro delle politiche agricole e forestali, che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 650,00, ivi compresi Euro 350,00 per diritti, Euro 300,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 400,00, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese tra le altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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