Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20050 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/09/2011), n.20050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L. (c.f. (OMISSIS)),domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

25/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. F.L., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel 1998. La Corte d’appello, con decreto depositato il 25 marzo 2009, ritenuto che il ricorrente con la sua condotta (omessa presentazione di istanza di prelievo) avesse concorso al ritardo nella decisione, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 3.500,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto F.L. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 3 novembre 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso e ricorso incidentale.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi del ricorso principale è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge (artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositate, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale si impone dunque.

6. Il ricorso incidentale è privo di fondamento. Il Ministero censura la liquidazione dell’indennizzo espressa nel decreto impugnato, deducendo che, liquidando la somma di Euro 1.000,00 anche per i primi tre anni di ritardo, la Corte di merito avrebbe violato la L. n. 89 del 2001, art. 2 come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua, di regola, per tale periodo spetta la minor somma di Euro 750,00 per anno, salva la ricorrenza nella specie di particolari elementi, nella specie non allegati dal ricorrente nè verificati in decreto. Va tuttavia osservato come il decreto impugnato ha liquidato, per tutto il periodo di irragionevole durata del procedimento presupposto, la minor somma di Euro 500,00, sulla base di una valutazione complessiva del caso concreto in esame che ha tenuto conto della condotta espressa dal F. per l’intera durata del procedimento stesso. Valutazione che, come tale, non si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Ministero.

7. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA