Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20050 del 30/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20050 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

CU +CF

sul ricorso 13180-2011 proposto da:
DENIFIN 91 SRL 01371600568 in persona dell’Amministratore
Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA
D’ARBOREA 30, presso lo studio dell’avvocato CARTONI
BERNARDO, che la rappresenta e difende, giusta procura ad litem in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

65(4 0

Data pubblicazione: 30/08/2013

avverso la sentenza n. 46/06/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 15.2.2010, depositata il 30/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BÒGNANNI.

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 13180 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13180/11

Ricorrente: società Denifin 91 srl.
Intimata: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Denifin 91 srl. propone ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Lazio n. 46/06/10, depositata il 30 marzo
2010, con la quale l’appello dell’agenzia delle entrate contro la
decisione di quella provinciale, che aveva accolto l’opposizione
della contribuente, inerente a due avvisi di accertamento relativi
all’Iva per gli anni 1994 e 1995, veniva ritenuto fondato; e ciò a
seguito del rinvio disposto da questa Corte su impugnazione
dell’amministrazione. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che la società contribuente non aveva addotto alcuna
prova a sostegno dei suoi assunti circa la dedotta semplice irregolarità contabile nella tenuta dei relativi libri e scritture sociali, avendo solo – a suo dire – registrato per gruppi prima i
costi e poi i ricavi nella sua attività d’impresa. L’agenzia d
entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorse denunzia violazione di norme di legge e vizi di motivazione, giacché
il giudice di appello non considerava che il metodo di contabilizzazione seguito dalla società poteva anche essere non perfettamente regolare nel tenere il libro mastrino di cassa con la registrazione per gruppi prima delle spese e poi delle entrate, con la
conseguenza che poteva capitare anche che temporaneamente si riscontrasse un risultato contabile negativo, che poi però veniva
ripianato, senza che ci fossero state operazioni “in nero”, tanto

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

che nei conti della società e in quelli dei soci non transitavano
somme che sfuggissero alla contabilizzazione.
La censura non ha pregio, dal momento che risulta pacifico che
a seguito della verifica fiscale della Guardia di finanza gli operatori riscontrarono gravi anomalie contabili, a fronte delle qua-

quelle presunzioni non fossero attendibili, dovendo piuttosto tenere le relative scritture con l’osservanza scrupolosa di tutte le
norme fiscali previste, non essendo verosimile che le uscite di
cassa in numerano potessero essere frequentemente maggiori dei
ricavi giornalieri. Invero, com’è noto, in tema di accertamento
induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensi
dell’art.39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo
negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità
superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire
un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, come nella specie
,404n›
.

(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11988 del 31/5/2011,

del
t

20/11/2009).
Dunque sul punto la sentenza impugnata ri, ta moti‹ Fa in modo giuridicamente corretto ed adeguato, ancorché sintet
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese del giudizio a favore della controricorrente, e che liquida
in complessivi euro 1.500,00(millecinquecento/00) per onorario,
oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.

li era proprio onere di Denifin 91 fornire la prova che invece

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA