Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20050 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20050 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15373-2017 proposto da:
EDILCONSULT S.R.L. P.I.00872540463, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
G. G. Belli n. 36, presso lo studio legale Carluccio-Pardini,
rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Andrea Gemignani;
– ricorrente contro
CASTELLI VALTERIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro
della Valle n. 2, presso lo studio dell’avvocato Patrizia Giuffrè, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente contro
GRAZIANI ADELINA;
– intimata –

Data pubblicazione: 30/07/2018

avverso la sentenza n. 2098/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 15/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

la società Edilconsult s.r.l. ha proposto un unico motivo di

ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la
quale la Corte territoriale – accogliendo la domanda proposta da
Castelli Valterio – la condannò alla eliminazione (o arretramento fino
a distanza legale) delle vedute poste al secondo e terzo piano sul
fronte strada del suo edificio;
– la parte intimata ha resistito con controricorso;
– la ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’esenzione dalla
osservanza della distanza legale, di cui al terzo comma dell’art. 905
cod. civ., non valesse in presenza di edifici allineati sul medesimo lato
di una strada pubblica) è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1
cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la
questione di diritto oggetto della censura in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte (ex multis Cass., Sez. 2, n. 13000 del
24/05/2013, secondo cui la cessazione del divieto di aprire vedute
dirette e balconi verso il fondo del vicino a distanza inferiore a un
metro e mezzo, agli effetti dell’art. 905, terzo comma, cod. civ., non
opera quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica) e
il motivo non offre argomenti per mutare orientamento;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
-2-

Rilevato che:

rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli
stessi;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 5 giugno 2018.
nte

– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.

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