Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20050 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. III, 14/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 14/07/2021), n.20050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38014-2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIA PEDRINI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI VERONA;

– intimata –

avverso il provvedimento avente R.G. n. 4604/2019 emesso dal GIUDICE

DI PACE DI VERONA depositato in data 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

B.R., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto notificatogli in data 8/5/2019, con il quale il Prefetto di Verona ha disposto la relativa espulsione;

a sostegno dell’impugnazione proposta, il ricorrente ha evidenziato la propria condizione di soggetto convivente con un fratello cittadino italiano, e la conseguente applicabilità, al caso di specie, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), che esclude l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, salvi i casi previsti dall’art. 13, comma 1 medesimo decreto legislativo, legati alla sussistenza di motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato;

con ordinanza resa in data 1/7/2019, il Giudice di pace di Verona ha rigettato il ricorso di B.R., attesa la prevalente rilevanza, nel caso concreto – rispetto al dato del vincolo familiare – della pericolosità del soggetto desumibile dai relativi precedenti penali, tale da porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da B.R. con ricorso fondato su un unico motivo;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), e art. 13, comma 1, per avere il giudice a quo omesso di rilevare la subordinazione, del potere di espulsione del Ministro dell’Interno, unicamente al riscontro concreto di motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, e non già al parametro (nella specie richiamato dal giudice di pace) della pericolosità del soggetto desunta dai relativi precedenti penali;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui condiviso e fatto proprio, al fine di assicurarne continuità), secondo cui occorre evidenziare la diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale (di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 1) rispetto al provvedimento prefettizio (di cui al medesimo art. 13, comma 2), atteso che il primo rimette all’amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco (cfr. Sez. U., ordinanza 27 luglio 2015 n. 15693), mentre il secondo non integra alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, ma si configura, in presenza delle condizioni all’uopo stabilite, come atto dovuto (Sez. L, ordinanza 26 dicembre 2020 n. 29665; v. altresì Sez. U., ordinanza 5 settembre 2015 n. 18082 e Cass. n. 30828/2018);

da detta diversità consegue la necessità di interpretare il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, sulla base del dato letterale, secondo il quale, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano o con parente entro il secondo grado cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, “salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1”;

pertanto l’inespellibilità incontra un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa “notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri”, all’esito della valutazione comparativa degli interessi in questione, e non può essere, invece, considerata la commissione di gravi reati comuni, secondo il paradigma della pericolosità sociale previsto, in particolare, dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 19, comma 1 (cfr. in tali termini Sez. 1, ordinanza 17 giugno 2020 n. 11726; cfr. altresì Sez. 1, ordinanza 21 dicembre 2020 n. 29148);

nel caso di specie, il giudice a quo ha rigettato l’impugnazione proposta dall’istante, interpretando le cause ostative di cui all’art. 13, comma 1, cit., non già in relazione al parametro dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, bensì con riguardo al requisito della pericolosità sociale dell’interessato, incorrendo in tal modo nella palese violazione delle norme di legge denunciate in questa sede;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice di pace di Verona, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata, e rinvia al Giudice di pace di Verona, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

 

 

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