Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2005 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2005 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Petronilli Elena e Petronilli Paola, elett.te dom.to in Roma al viale Parioli 43, presso lo
studio dell’avv. Francesco D’Ayala , rapp.te e difese dall’avv. Pier Cesare Tacchi Venturi e
Tiziano Lucchese

Ricorrenti
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Resistente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
44/15/2010 depositata l’8/3/2010;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’Avv. Tacchi Ventura per la ricorrente;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sorrentino ;

Svolgimento del processo

9-45

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

9820/11

Sentenza

pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

La controversia promossa

Petronilli Elena e Petronilli Paola contro l’Agenzia delle

Entrate riguarda il diniego di rimborso Iva per l’anno 2001, richiesto nel 2006, a seguito
di scioglimento della società Ellepi di Petronilli Paola ed Elena s.n.c. avvenuto nel marzo
2001. Il diniego dell’Ufficio veniva motivato sulla base del decorso del termine biennale di
cui all’art. 21 del d.lgs. 546/92, nonché sull’omessa presentazione del modello VR di cui al

l’appello delle contribuenti avverso la decisione emessa dalla CTP di Verona con sentenza
28/4/2008. Il ricorso proposto si articola in unico motivo . Resiste l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con unico motivo le ricorrenti assumono la violazione dell’art. 30 comma 2, 38 bis dpr
633/72 e 21 comma 2 del d.lgs. 546/92, laddove la CTR rigettato l’appello sul rilievo
della mancata presentazione del modello VR, nonché per l’avvenuto decorso del termine
biennale di cui all’art. 21 cit..
Il ricorso è fondato. Secondo l’ orientamento maggioritario di questa Corte, in tema di IVA,
cui si intende in questo giudizio dare continuità, “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del
1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a
quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non
sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. Trib.
9794/2010; Cass. 25318/10 e 13920/11; v. anche Cass. 27948/09 e, di recente, Cass. Trib.
14070/2012 e Cass. Trib. 7684 e 7685/2012). Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30
cit., “laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili
nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato
l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti
d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili” (Cass. 5486/2003). Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) che “deve tenersi distinta la domanda di

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Sentenza pag. 2

DM 18/12/1998. Analoga motivazione è a base della sentenza impugnata che ha rigettato

rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già
presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura
formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis c.1 d.Iva, solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue

esame nel rigo VX003- esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex
art. 2946 cod. civ..
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti nel merito va accolto il ricorso proposto dalle Petronilli avverso il
diniego di rimborso Iva 2001.
I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie
il ricorso •roposto dalle Petronilli Elena e Paola

avverso il diniego di rimborso Iva

2001,

ensando tra le parti le spese del giudizio di merito e di cassazione.

Così de

in Roma, 5/12/2013

che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso — nel caso in

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