Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2005 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 28/01/2010), n.2005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UNICREDIT BANCA SPA in persona del dirigente e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504, presso lo

studio dell’avvocato IELPO NICOLA, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 25,

presso lo studio dell’avvocato VISCO FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio;

– resistente –

avverso il provvedimento R.G. 214705/04 del TRIBUNALE di ROMA del

24.4.08;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Unicredit Banca s.p.a. con ricorso al giudice del lavoro di Roma chiedeva sequestro conservativo in danno del suo funzionario L. L., a garanzia del rimborso di somme dal essa erogate ad alcuni clienti a titolo di risarcimento per operazioni di borsa effettuate senza autorizzazione a loro nome da detto dipendente. L’istanza era respinta dal giudice monocratico ma era accolta dal giudice collegiale, adito con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..

Riassunta la causa per il giudizio di merito e fissata dal giudice udienza per la discussione, l’Istituto di credito all’udienza del 24.4.08 esponeva di aver presentato denunzia penale, a seguito della quale il L. era stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia (competente ex art. 11 c.p.p.) per gravi reati (truffa, appropriazione indebita e falso, a vario titolo aggravati).

Depositava, altresi’, copia dell’atto di costituzione di parte civile con il quale chiedeva l’affermazione della responsabilita’ penale dell’imputato e la sua condanna al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dall’Istituto, quantificandone l’importo in misura non inferiore a Euro 550.000. Il giudice, con ordinanza 24 – 28.4.08, preso atto della costituzione di parte civile, riteneva che l’Istituto avesse trasferito l’azione civile nel processo penale contestualmente rinunziando al giudizio civile, di modo che ai sensi dell’art. 75 c.p.p. dichiarava l’estinzione del giudizio.

Proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Unicredit Banca denunziando violazione dell’art. 75 c.p.p. e proponendo al Collegio quesito ex art. 366 bis c.p.c. L. depositava memoria ex art. 47 c.p.c..

Interpellato ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

Fissata l’adunanza della camera di consiglio, Unicredit Banca ha depositato memoria. Il ricorso e’ inammissibile.

L’art. 75 c.p.p., comma 1, dispone che l’esercizio della facolta’ di trasferire nel processo penale l’azione civile proposta dinanzi al giudice civile “comporta rinuncia agli atti del giudizio”. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che tale disposizione vada interpretata nel senso che l’esercizio di detta facolta’ comporta l’estinzione del processo civile ipso facto per rinuncia agli atti, effetto che si produce con la rituale proposizione dell’atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all’art. 79 c.p.p., mentre l’azione civile prosegue, a seguito della translatio iudicii, dinanzi al giudice penale, senza che sia quindi configurabile alcuna ipotesi di litispendenza, posto che l’estinzione del giudizio civile esclude la contemporanea pendenza di due giudizi (Cass. 30.6,05 n. 13946 e 31.3.05 n. 6754).

L’ordinanza con la quale il giudice di merito dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio ha contenuto decisorio quanto alla sussistenza dei presupposti per l’estinzione e, quindi, per la definizione del giudizio, atteso che, a prescindere dalla causa che ha dato luogo all’estinzione, il provvedimento contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e sulle condizioni processuali della domanda giudiziale ed ha pertanto il contenuto sostanziale di una sentenza.

Lo strumento impugnatorio concesso per contestare il giudizio espresso dal giudice circa la sussistenza di detti presupposti e’ quindi l’appello e non il regolamento di competenza, atteso che quest’ultimo e’ strumento specificamente concesso al solo scopo di contestare la determinazione adottata dal giudice in punto di competenza (v. Cass. 3.7.09 n. 15631 e, seppure in via indiretta, Cass. 21.12.07 n. 27098).

Essendo nella specie adottato lo strumento del regolamento di competenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA