Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2005 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2005 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 15782-2013 proposto da:
APICELLA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA
V.LE SOMALIA 28, presso lo studio dell’avvocato MARIA
PIA DE BENEDICTIS, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIORGIO DE SANTIS;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI FROSINONE in persona del
2017

2238

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

LATINA,

738/2012

della

depositata

il

Data pubblicazione: 26/01/2018

17/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO

APRILE.

N. 15782/2013 Reg.Gen.

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
del 12 dicembre 2017,
udita la relazione del consigliere Stefano Aprile,

rilevato che:
APICELLA GIOVANNI ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Roma –

Tributaria Provinciale di Frosinone, ha rigettato l’appello proposto da APICELLA
GIOVANNI, confermando l’atto impositivo costituito da avviso di liquidazione per
imposta di registro su atto giudiziario;
Resiste AGENZIA ENTRATE con controricorso;
Il difensore di APICELLA GIOVANNI ha depositato memoria tardiva in data 7
dicembre 2017;

considerato che:
il primo e il secondo motivo di ricorso censurano la sentenza sotto il profilo
della violazione di legge (in relazione agli artt. 29, 37 e 57 d.P.R. n. 131 del
1986) oltre che sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale – per aver ritenuto
non applicabile l’art. 29 d.P.R. n. 131 del 1986, essendo stata stipulata una
transazione stragiudiziale di importo inferiore a quello risultante dal decreto
ingiuntivo sottoposto a tassazione, con conseguente necessità di applicare l’art.
37 del medesimo decreto, pur non avendo preso parte all’atto di transazione
l’amministrazione finanziaria -;
i motivi sono infondati poiché l’affermazione della sentenza gravata, che
esclude l’applicabilità dell’art. 29 d.P.R. n. 131 del 1986 – essendo stato
sottoposto a registrazione il decreto ingiuntivo, mentre la transazione non risulta
registrata – e dell’art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 – nella parte relativa alla
possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso in dipendenza
del successivo atto di transazione -, trova fondamento nella giurisprudenza di
legittimità secondo la quale «in tema d’imposta di registro, ai fini del rimborso
dell’importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio
civile, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata
alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui
non sia parte l’Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia
stata edotta della data dell’atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi,
2

Sezione distaccata di Latina, confermando la sentenza della Commissione

N. 15782/2013 Reg.Gen.
attesa la necessità d’impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria»
(Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3687 del 24/02/2016 Rv. 638797 – 01);
le spese vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello sforzo
defensionale;
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13,
comma 1-bis.
Così deciso il 12 dicembre 2017.

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GEN 2018

iL

26

Marc

3

cassazione, che liquida in C 2.500, oltre spese prenotate a debito.

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