Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20049 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20049 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

Data pubblicazione: 30/08/2013

CU 4– C T

ORDINANZA
sul ricorso 13179-2011 proposto da:
DENIFIN 91 SRL 01371600568 in persona dell’Amministratore
Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA
D’ARBOREA 30, presso lo studio dell’avvocato CARTONI
BERNARDO, che la rappresenta e difende, giusta procura ad litem in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/35/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 9.2.2010, depositata il 31/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 13179 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13179/11

Ricorrente: società Denifin 91 srl.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Denifin 91 srl. propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 54/35/10, depositata il 31 marzo
2010, con la quale l’appello della medesima contro la decisione di
quella provinciale, che aveva rigettato l’opposizione della contribuente, inerente a due avvisi di accertamento relativi
all’Irpeg e Ilor per gli anni 1994 e 1995, veniva respinto; e ciò
a seguito del rinvio disposto da questa Corte su impugnazione
dell’amministrazione. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che l’agenzia delle entrate aveva provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di Anna Maria Montesi, legale
rappresentate della società. Inoltre questa non aveva addotto alcuna prova a sostegno dei suoi assunti circa la dedotta semplice
irregolarità contabile nella tenuta dei relativi libri e scritture
sociali, avendo solo – a suo dire – registrato per gruppi prima i
costi e poi i ricavi. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizio di m

azione,

in quanto la CTR non vagliava la doglianza inerente alla dedotta
mancanza di contraddittorio, nonostante il relativo provvedimento
anteriore della medesima.
Il motivo è generico, in quanto la ricorrente non ha riportato
il tratto del ricorso in appello, ovvero della memoria integrativa, col quale avrebbe addotto la questione in argomento, sicchè
esso è inammissibile. Inoltre – “ad abundantiam” – si rileva che

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

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il medesimo è infondato, giacché si tratta di imposte che fanno
capo solamente alla società incisa, e pertanto non si può vertere
in tema di litisconsorzio necessario col socio, ancorché legale
rappresentante, per di più allorché si tratti di società di capitali, come nella specie.

me di legge e vizi di motivazione, giacché il giudice di appello
non considerava che il metodo di contabilizzazione adottato dalla
società poteva anche essere non perfettamente regolare nel tenere
il libro mastrino di cassa con la registrazione per gruppi prima
delle spese e poi delle entrate, con la conseguenza che poteva capitare che temporaneamente si riscontrasse un risultato contabile
negativo, che poi però veniva ripianato, senza che ci fossero state operazioni “in nero”, tanto che nei conti della società e in
quelli dei soci non transitavano somme che sfuggissero a la ostabilizzazione.
La censura non ha pregio, dal momento che risul a pa ico che
a seguito della verifica fiscale gli operatori riscontr ono gravi
anomalie contabili, a fronte delle quali era proprio onere di Denifin 91 fornire la prova che invece quelle presunzioni non fossero attendibili, dovendo piuttosto tenere le relative scritture con
l’osservanza scrupolosa di tutte le norme fiscali previste, non
essendo verosimile che le uscite di cassa in numerano potessero
essere frequentemente maggiori dei ricavi giornalieri. Invero,
com’è noto, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensi dell’art.39 del d.P.R. n. 600
del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando
che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa
presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze
n. 11988 del 31/5/2011, n. 24509 del 20/11/2009).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato, ancorché sintetico.
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3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di nor-

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4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
mborso delle

spese del giudizio a favore della controricorrente, e che liquida
in complessivi euro 3.000,00(tremila/00) per
quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.

onorario, oltre a

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al

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