Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20049 del 30/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20049 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 14935-2017 proposto da:
ROMANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte
Zebio n. 19, presso lo studio dell’avvocato Antonio Martinelli,
rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Miceli;
– ricorrente contro
PROTOPAPA COSIMO, PROTOPAPA CONCETTA, PROTOPAPA
VINCENZA, PROTOPAPA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in
ROMA, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato
Maria Sara Derobertis, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo
Antonio Sampietro e Pietro Leila;
– controricorrenti contro
Data pubblicazione: 30/07/2018
I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI;
– intimato avverso la sentenza n. 71/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 20/02/2017;
05/06/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Rilevato che:
– Romano Massimo ha proposto cinque motivi di ricorso per la
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che – in
accoglimento della domanda proposta da Protopapa Cosimo ed altri ebbe a dichiarare la nullità dell’atto di trasferimento ad esso
ricorrente della proprietà di un alloggio;
– la parte intimata ha resistito con controricorso;
– il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi
dell’art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per la mancata
esposizione dei fatti della causa, in quanto il ricorrente non riproduce
una narrativa della vicenda processuale idonea a consentire alla Corte
la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza
impugnata in coordinamento con i motivi di censura (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. Un., n. 5698 del
11/04/2012; Sez. 6 – 3, n. 22860 del 28/10/2014);
–
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
ai pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
-2-
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
- ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 (duemilacento) per