Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20049 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 24/09/2020), n.20049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13157-2018 proposto da:

AUTOTRASPORTI F.LLI L. S.N.C. DI L.V. & V.,

in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. SAVERIO BELVISO,

presso il cui studio è elett.te dom.to in BARI, alla VIA

ALBEROTANZA, n. 19;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3068/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che la AUTOTRASPORTI F.LLI L. S.N.C. DI L.V. & V., in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “AUTOTRASPORTI”), impugnò, innanzi alla C.T.P. di Bari, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane Ufficio di Bari le negò lo sgravio sulle accise sui carburanti per autotrazione;

che la C.T.P rigettò il ricorso con sentenza n. 35/2016, avverso la quale la società contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia; quest’ultima, con sentenza 3068/2017, depositata il 19.10.2017, rigettò il gravame rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – come, per godere dell’agevolazione sull’accisa in questione, occorra la prova, nella specie non fornita dalla contribuente, del possesso dell’automezzo in relazione al quale l’agevolazione stessa è richiesta;

che avverso tale decisione la AUTOTRASPORTI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

CONSIDERATO

che con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 3 (recte, 6), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che non vi fosse prova, da parte della AUTORASPORTI, di un valido titolo di possesso dell’automezzo in relazione al quale essa contribuente aveva chiesto lo sgravio dall’accisa, negatole dall’Ufficio;

che il motivo è infondato;

che, se il D.P.R., art. 1, comma 2, del cit., prevede che per “esercenti le attività di autotrasporto merci”, ai fini del godimento dei benefici previsti dal regolamento medesimo, si intendono “le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’albo istituito con L. 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui alla medesima legge, art. 32 ed iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d’ora in avanti denominate “esercenti nazionali” – oltre alle imprese appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea – l’art. 3, comma 6, prescrive la necessità di indicare nel prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione, i dati del proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facoltà di compera o di contratto di noleggio di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 84 e successive modificazioni (locazione senza conducente), l’intestatario dei predetti contratti;

che dall’ordito normativo che precede risulta, pertanto, necessario, onde godere dell’agevolazione per l’esercizio di attività di autotrasporto, il possesso dell’autoveicolo in base ad un valido e legittimo titolo, secondo una lettura “avvalorata, peraltro, anche nell’ambito della Circolare n. 4/D del 23/02/2016 dell’Agenzia delle Dogane, che ha fornito chiarimenti in merito alla riconoscibilità del credito d’imposta sul gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto con riguardo alle diverse forme ammesse di titolarità giuridica dell’autoveicolo utilizzato, non contemplando le forme di disponibilità del veicolo contenute nel D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 6, l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. La Circolare ha chiarito che la normativa deve essere letta come una richiesta obbligatoria per l’esercente di un titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio per cui si chiede rimborso/compensazione. Pertanto, il rimborso può essere richiesto anche per forme di disponibilità non presenti nel D.P.R. n. 277 del 2000, sempre che chi ne fa richiesta sia il legittimo possessore del veicolo” (cfr. anche, da ultimo, in motivazione, Cass. sez. 5, 25.7.2019, n. 20144);

che, tuttavia, secondo un accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, congruamente ed ampiamente motivato (cfr. sentenza impugnata, p. 2), la ricorrenza di tale titolo di possesso non è stata dimostrata dalla AUTOTRASPORTI. Nè rileva, in senso contrario, quanto dedotto dalla società ricorrente a proposito del proprio godimento dell’automezzo in questione in virtù di un contratto di comodato d’uso (cfr. ricorso, p. 7, sub c), trattandosi – invero – di circostanza nuova e, perciò stesso, inammissibile: di essa, infatti, non v’è menzione nella sentenza impugnata nè, tantomeno, parte ricorrente ha specificato (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) se ed in che modo la stessa sia stata dedotta ed in che termini, in primo come in secondo grado;

Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna della AUTOTRASPORTI F.LLI L. S.N.C. DI L.V. & V., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della AUTOTRASPORTI F.LLI L. S.N.C. DI L.V. & V., in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto condanna (AUTOTRASPORTI F.LLI L. S.N.C. DI L.V. & V., in persona del legale rappresentante p.t.al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della AUTOTRASPORTI F.LLI L. S.N.C. DI L.V. & V., in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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