Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20049 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 22/09/2010), n.20049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19563/2007 proposto da:

IMPRESA B.F., in persona dell’omonimo titolare,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46/IV B,

presso l’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa dagli

avvocati SCOTTO Ferdinando, RUSSO CARLO, LAUDADIO FELICE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA POLI 9, presso l’avvocato

CONTE Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GRANDE CORRADO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1572/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LAUDADIO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine il rigetto.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.F. – quale titolare della omonima impresa – eseguì, negli anni dal 1988 al 1990, numerosi lavori per il ripristino della rete fognaria di alcuni Comuni della provincia di Caserta, su incarico della Regione Campania;

che, a causa dei ritardi nel pagamento dei corrispettivi dei suddetti contratti di appalto disciplinati, per espresso richiamo delle parti, anche dal D.P.R. n. 1063 del 1962 – il B. convenne la Regione Campania dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo che la convenuta fosse condannata al pagamento degli interessi di cui al citato D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, nonchè degli interessi anatocistici e, in subordine, al maggior danno da ritardo, di cui all’art. 1224 cod. civ.;

che il Tribunale adito, in contraddittorio con la Regione Campania, con la sentenza n. 14014/2000 del 9 novembre 2000, condannò la Regione Campania al pagamento, in favore del B., della somma di L. 49.733.251 – oltre interessi al tasso legale: sulla somma di L. 26.401.148 a decorrere dal 24 febbraio 1992, sulla somma di L. 11.974.208 a decorrere dal 10 febbraio 1993, e sulla somma di L. 11.375.905 a decorrere dal 12 luglio 1993 -, e rigettò la domanda di risarcimento del maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ.;

che, a seguito di appello del B., cui resistette la Regione Campania, la Corte d’Appello di Napoli disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile, volta a determinare sia gli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, sia gli interessi anatocistici ed il maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ. -, con la sentenza n. 1572/2006 del 19 maggio 2006, così, tra l’altro, dispose: “a) accoglie per quanto di ragione l’appello proposto dall’Impresa B.F. nei confronti della Regione Campania ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza condanna quest’ultima a pagare, in favore dell’appellante, la somma di Euro 183.854,34, maggiorata degli interessi nella misura di legge, a decorrere dalla domanda giudiziale, confermando nel resto l’impugnata sentenza”;

che in particolare la Corte, per quanto in questa sede ancora rileva, ha affermato che: a) sulla base dei condivisi calcoli effettuati dal consulente tecnico d’ufficio, il debito per gli interessi, di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, deve essere determinato in complessivi Euro 183.854,34; b) deve essere esclusa la risarcibilità del danno ulteriore di cui all’art. 1224 cod. civ.; c) quanto agli interessi anatocistici – poichè, secondo l’art. 1283 cod. civ., in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi – “ne consegue che, in mancanza di detta convenzione che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti con la domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale”; d) nella specie, la domanda di interessi anatocistici, in quanto ritualmente proposta con l’atto introduttivo del giudizio, “merita accoglimento”, con la conseguenza che, “alla stregua di tutte le pregresse considerazioni …, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Regione appellata va condannata a pagare, in favore dell’appellante, la somma di Euro 183.854,34, maggiorata degli interessi nella misura di legge, a decorrere dalla domanda giudiziale”;

che avverso tale sentenza B.F., quale titolare della omonima impresa, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura illustrati con memoria;

che resiste, con controricorso, la Regione Campania.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso della Regione Campania, per intempestività della sua notificazione;

che, infatti, posto che il ricorso è stato notificato alla Regione Campania in data 2 luglio 2007, il controricorso è stato notificato al ricorrente, a mezzo del servizio postale, in data 29 settembre 2007, previa consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario in data 28 settembre 2007 – come risulta dalla annotazione sottoscritta a margine del controricorso “URGENTE Si notifichi oggi 28-9-2007”-, quando cioè il termine ultimo di cui all’art. 370 cod. proc. civ., comma 1, era già scaduto in data 26 settembre 2007, giorno non festivo;

con il primo (con cui deduce: “Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 1224 c.c.. Omessa valutazione di un punto decisivo della controversia. Omissione di pronuncia. Error in iudicando et in procedendo. Erronea ed insufficiente motivazione”), con il secondo (con cui deduce:

“Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Error in iudicando et in procedendo. Omessa valutazione di un punto decisivo della controversia. Insufficiente ed erronea motivazione”) con il terzo (con cui deduce: “Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Error in iudicando et in procedendo. Omessa valutazione di un punto decisivo della controversia. Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione”) e con il quarto motivo (con cui deduce: “Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Error in iudicando et in procedendo. Omessa valutazione di un punto decisivo della controversia. Omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente – sulla premessa che la Corte d’Appello di Napoli avrebbe riconosciuto il diritto dello stesso ricorrente agli interessi anatocistici, omettendo tuttavia di pronunciare sugli stessi con una specifica statuizione di condanna al loro pagamento, limitando la pronuncia alla sola condanna agli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 – critica sotto diversi e concorrenti profili la sentenza impugnata, sostenendo che, così facendo, i Giudici a quibus: a) sarebbero incorsi nel vizio di omissione di pronuncia e nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; b) non avrebbero tenuto conto dei risultati della consulenza tecnica contabile – da loro stessi disposta anche sul calcolo degli interessi anatocistici -, dai quali emergeva che il credito del ricorrente ammontava ad Euro 442.024,04 complessivi; c) sarebbero incorsi in evidente contraddizione tra motivazione – laddove il predetto diritto è stato riconosciuto – e dispositivo della sentenza, dove lo stesso diritto non è stato riconosciuto mediante la corrispondente statuizione;

che il ricorso è inammissibile perchè, essendo erronea la premessa posta a fondamento dei motivi, non risulta censurata la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata;

che infatti, come già dianzi rilevato, la Corte napoletana: a) ha, innanzitutto – sulla base dei condivisi calcoli effettuati dal consulente tecnico d’ufficio -, riconosciuto e liquidato il debito per gli interessi, di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 in complessivi Euro 183.854,34 (“… tutto ciò premesso il debito per interessi, di cui sopra, deve essere determinato in complessive L. 355.991.643 pari ad Euro 183.854,34”: (cfr. pag. 6 dei Motivi della decisione); b) quanto agli interessi anatocistici – dopo aver richiamato l’orientamento favorevole di questa Corte, nonchè il disposto dell’art. 1283 cod. civ., secondo il quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi -, ha osservato che, nella specie, da ciò “consegue che, in mancanza di detta convenzione che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti con la domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale¯ (cfr. pag. 7 dei Motivi della decisione); c) ha, quindi, testualmente affermato: “Tutto ciò premesso, considerato che nel caso di specie il creditore avanzò con l’atto introduttivo una specifica domanda, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, volta ad ottenere l’attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all’art. 1283 c.c., tale domanda merita accoglimento. Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, consegue pertanto che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Regione appellata va condannata a pagare, in favore dell’appellante, la somma di Euro 183.854,34, maggiorata degli interessi nella misura di legge, a decorrere dalla domanda giudiziale” (cfr. pagg. 7-8 dei Motivi della decisione); d) in coerenza con le riprodotte motivazioni, nel dispositivo ha statuito: “a) accoglie per quanto di ragione l’appello proposto dall’Impresa B.F. nei confronti della Regione Campania ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza condanna quest’ultima a pagare, in favore dell’appellante, la somma di Euro 183.854,34, maggiorata degli interessi nella misura di legge, a decorrere dalla domanda giudiziale, confermando nel resto l’impugnata sentenza”;

che è, dunque, evidente che i Giudici a quibus, contrariamente a quanto erroneamente presupposto dall’odierno ricorrente, hanno motivatamente riconosciuto il diritto dello stesso ricorrente ad ottenere gli interessi anatocistici, pronunciando su di essi e condannando esplicitamente, nel dispositivo – “- A condanna la Regione Campania a pagare, in favore dell’appellante, la somma di Euro 183.854,34, maggiorata degli interessi nella misura di legge, a decorrere dalla domanda giudiziale”, la Regione appellata al pagamento degli stessi interessi, da calcolarsi sulla base della somma liquidata a titolo di interessi principali a far data dalla domanda giudiziale fino al saldo;

che, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le parti medesime.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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