Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20049 del 11/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20049

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 25696 del ruolo generale dell’anno

2009, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Azienda per i trasporti autoferrotramviari e la mobilità del Comune

di Roma – ATAC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Paolo Berruti, presso lo studio del quale

in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 29, elettivamente si

domicilia;

– controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 13 maggio 2009, n. 120/2/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate, con tre distinti avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003, ha rettificato, rispettivamente, la perdita fiscale dichiarata ai fini irpeg, il valore della produzione ai fini irap, l’ammontare degli acquisti ai fini iva, irrogando le relative sanzioni. Le rettifiche sono scaturite dall’esclusione dell’inerenza dei costi riaddebitati all’ATAC corrispondenti a spese di manutenzione straordinaria eseguite dalla s.p.a. TRAMBUS in relazione ad alcuni componenti essenziali, come carrelli e motori, di tram ed autobus, denominati ic complessivi, che, secondo l’Ufficio, erano di proprietà della TRAMBUS e da questa utilizzati per l’esercizio della propria attività di trasporto pubblico locale.

L’ATAC ha impugnato gli avvisi, ma i ricorsi, previa riunione, sono stati respinti dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha parzialmente accolto l’appello successivamente proposto dalla società, sostenendo che, in realtà, in esito alla scissione dell’azienda speciale ATAC nelle due società ATAC s.p.a. e TRAMBUS s.p.a., “i complessivi di proprietà Trambus spa, cioè quelli non installati sui mezzi al momento della scissione, rappresentano una minima parte per numero e valore dei c.d. complessivi”; in particolare, risultavano già installati complessivi su veicoli di proprietà dell’ATAC nella misura del 98%. Ed in questa percentuale, ossia nella misura del 98%, il giudice d’appello ha riconosciuto l’inerenza dei costi sostenuti per le spese di manutenzione straordinaria, accogliendo in misura corrispondente il gravame.

Contro la sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’ATAC reagisce con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in un mezzo, che illustra con memoria.

In prossimità dell’adunanza, l’ATAC deposita ulteriore memoria con la quale sollecita, in via subordinata, l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto dal D.Lgs. n. 158 del 2015.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con i due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, l’Agenzia delle entrate denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine ai fatti controversi della titolarità dei c.c.d.d. “complessivi” e la riferibilità di essi e dei relativi costi di manutenzione all’attività svolta dall’ATAC (primo motivo), nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, nel testo vigente all’epoca dei fatti, là dove il giudice d’appello ha affermato l’inerenza dei costi in questione, sebbene l’ATAC non si occupasse della gestione del servizio di trasporto pubblico, al quale era strumentale l’impiego dei componenti sottoposti a manutenzione (secondo motivo).

1.1.- Sono infondate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso proposte in controricorso:

– è infondata quella basata sulla dedotta carenza di autosufficienza, in quanto le questioni di fatto e di diritto sono compiutamente esposte;

– è infondata quella incentrata sulla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 giacchè la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno dei motivi eventualmente si basi può comportare la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonchè la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass., sez. un., 5 luglio 2013, n. 16887).

Tale situazione non si verifica in relazione ai motivi proposti, dei quali il primo, concernente deduzione di vizio di motivazione, è corredato della riproduzione degli stralci degli avvisi di accertamento, dell’appello e dei ricorsi introduttivi, su cui si fonda ed il secondo, consistente in deduzione di violazione di legge e che, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, è adeguatamente formulato e corredato di idoneo quesito di diritto, non abbisogna d’indicazione di documenti.

3.- Nel merito, giova sottolineare che il settore del trasporto pubblico locale è disciplinato dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal D.Lgs. n. 400 del 1999 e dalla L. n. 166 del 2002, art. 45 (collegato “infrastrutture e trasporti”), che ha operato il “conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale”, prevedendo come regola per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, su gomma e per ferrovia, alla scadenza degli affidamenti in essere, l’espletamento di gare pubbliche per la scelta del gestore del servizio.

In particolare, l’art. 18, comma 3 D.Lgs. in questione dispone che “le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 51 e seguenti, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione”.

4.- Il disegno del legislatore è integrato dalla L. n. 448 del 2001, art. 35 che ha modificato l’art. 113 t.u.e.l., il cui comma 13, nel testo novellato, prescrive che “gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonchè il compito di espletare le gare di cui al comma 5”.

E’, poi, dal legislatore affidata alla stipulazione di un contratto di servizio la regolazione dei rapporti tra la società proprietaria delle dotazioni e quella incaricata della gestione del servizio.

5.- In base a quest’impianto di norme, dunque, ATAC e TRAMBUS, derivanti dalla trasformazione dell’originaria azienda speciale di trasporto, agiscono in stretta ed ineludibile correlazione.

5.1.- Coerentemente si legge nella sentenza impugnata che ATAC è divenuta proprietaria dei mezzi e del patrimonio, mentre a TRAMBUS è stata affidata la gestione del servizio di trasporto: laddove, quanto all’assetto proprietario dei beni, “…venivano attribuiti ad Atac spa la proprietà dei mezzi, la regolazione dei servizi di TPL, la gestione del patrimonio, la gestione dei ricavi da traffico ecc., e a Trambus spa esclusivamente la proprietà dei c.d. complessivi da utilizzarsi a ricambio, in caso di necessità, di quelli già installati sui veicoli la cui proprietà, come s’è detto, chiaramente rimaneva all’ATAC s.p.a. nella misura di circa il 98% fin da epoca anteriore alla scissione stessa (cfr. pag. 5 lett. a e b) e pag. 6 e relativo allegato “D” della richiamata delibera)”; di modo che “…la dichiarata assenza del titolo di proprietà dei c.d. complessivi da parte di ATAC spa risulta smentita atteso che il suo parco tram ed autobus contava una media di 2700 unità nel triennio 2001/2003 a fronte di 50 complessivi attribuiti a Trambus spa”.

6.- Questa ricostruzione in fatto non è stata adeguatamente aggredita dall’Agenzia con la deduzione del vizio di motivazione, in quanto, per un verso, l’Ufficio non ha indicato elementi idonei a far ritenere che le manutenzioni straordinarie siano state eseguite da Trambus esclusivamente su beni di sua proprietà, e, per altro verso, non ha fornito argomenti idonei ad incidere sulla percentuale indicata in narrativa.

6.1.- La ricorrente non ha difatti dedotto elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, laddove le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148), hanno stabilito la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di questi elementi, oppure quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, il motivo di ricorso, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

7.- In questo contesto, l’integrazione e l’interazione dei ruoli di ATAC e Trambus sostanziano il collegamento, oltre che genetico, altresì funzionale delle rispettive attività, di modo che i beni strumentali all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico locale espletata da TRAMBUS sono strumentali altresì all’esercizio dell’attività d’impresa svolta da ATAC, la quale postula la gestione del trasporto, al servizio del quale pone i propri mezzi.

L’ineludibile interrelazione di ruoli e funzioni delle due società comporta altresì che i costi di manutenzione straordinaria eseguita su beni strumentali all’esercizio dell’attività di trasporto svolta da Trambus siano inerenti all’attività d’impresa dell’ATAC, perchè funzionali all’efficienza dei mezzi di cui questa è proprietaria, la messa a disposizione dei quali in favore di TRAMBUS è oggetto della sua attività d’impresa.

8.- La deduzione dei costi operata da ATAC risponde quindi in pieno all’ammortamento come strumento di deduzione dei costi dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa, utilizzabile dal soggetto che tali costi abbia sostenuto (seguono analoghi princip? Cass. 28 gennaio 2010, n. 1834, e specialmente Cass. 12 luglio 2013, n. 17253, secondo cui, in tema di tassazione ai fini Ires, lo speciale criterio di ammortamento stabilito dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quater convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente recepito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102-bis si applica alla società titolare dei beni strumentali all’esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto del gas naturale espletate da altra società in forza di contratto stipulato con la prima). L’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75 (ora 109), difatti, identifica la relazione tra due concetti la spesa (o il costo) e l’attività di impresa, sicchè il costo (o la spesa) assume rilevanza non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (tra varie, Cass. 27 febbraio 2015, n. 4041 e 22 dicembre 2016, n. 26749).

8.1.- Sul piano sistematico, d’altronde, questa Corte ha avuto modo di riconoscere che anche in relazione a beni dati in comodato la società comodante possa dedurre le relative quote di ammortamento, qualora risulti il collegamento fra il comodato e l’inerenza al ciclo produttivo del comodante del prodotto finale della società comodataria (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1389).

9.- Il ricorso principale va quindi respinto.

Il che determina l’assorbimento di quello incidentale, espressamente costruito come condizionato.

La relativa novità delle questioni, tuttavia, comporta l’integrale compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA