Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20048 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20048 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 33-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
BOERI ALBERTO;
– intimato avverso la sentenza n. 58/13/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 29.4.2011, depositata il 27/09/2011;

Q525

Data pubblicazione: 30/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale M persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 00033 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
Osserva:
La CTR di Bari ha accolto l’appello di Fumarola Giuseppe -appello proposto contro
la sentenza n.49/24/2010 della CTP di Bari che aveva respinto il ricorso del
contribuente- ed ha così annullato l’avviso di accertamento con cui sono stati
recuperati a tassazione ai fini IRPEF-IRAP ricavi non dichiarati relativi al periodo di
imposta 2004, in considerazione dell’acclarato scostamento del dichiarato rispetto
allo studio di settore TK1OU.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che nella specie risultava
insussistente il presupposto per il ricorso all’applicazione dello studio di settore
(espressamente previsto dall’art.10 commi 2 e 3 della legge n.146/1998, vigente
all’epoca dei fatti di causa), giacché nell’avviso “nessun accenno veniva fatto alla
congruità o meno dei precedenti periodi di imposta 2002 e 2003”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente non ha svolto difese.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con entrambi i motivi di censura (il primo centrato sulla violazione dell’art.10
della legge 146/1998, dell’art.62 sexies del D.L. 331/1993 e dell’art.2729 cod civ; il
secondo centrato sul vizio di motivazione) l’Agenzia ricorrente si duole del fatto che
il giudice del merito abbia trascurato di considerare che —in ragione della mancata
collaborazione del contribuente, che aveva omesso di corrispondere all’invito
dell’Agenzia di produrre la copia degli studi di settore per gli anni 2002-2004 e, per
quanto riguarda il 2004, lo studio approvato in via definitiva, completo di tutte le
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letti gli atti depositati

informazioni e di tutti gli elementi richiesti- l’Agenzia aveva logicamente presunto la
non congruità degli studi di settore definitivi rispetto a quelli dichiarati dal
contribuente anche per le annualità 2002-2003, sicchè l’avviso doveva ritenersi
fondato “su presunzioni qualificate, ovvero gravi precise e concordanti”, con la
conseguente legittimazione dell’avviso di accertamento per l’anno 2004 che doveva
I motivi appaiono inammissibilmente formulati e se ne propone il rigetto.
La parte ricorrente infatti (con negligenza del canone di autosufficienza del ricorso
per cassazione) nulla di specifico e di analiticamente giustificato allega a proposito
dell’esatto contenuto del provvedimento impositivo di cui si tratta e del contenuto
delle censure proposte nel ricorso introduttivo del grado di appello, limitandosi ad
assumere di avere fondato l’accertamento sul presupposto (desunto presuntivamente)
della non congruità del dichiarato rispetto all’accertabile anche per i due anni
antecedenti a quello in contestazione.
A tal proposito basta osservare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice d
legittimità, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito
dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione
tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla
motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì
amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di
legittimità dell’atto stesso- è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso
riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono
erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla
Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al
ricorso medesimo (v. Cass. n. 15867 del 2004).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 20 novembre 2012.
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considerarsi “compiutamente motivato”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio (e dato atto che
nella relazione, per mero lapsus calami, è indicato come parte contribuente tale
Boeri Alberto), condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e,
pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

Fumarola Giuseppe, mentre in realtà il contribuente deve essere identificato come

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