Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20048 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20048 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14830-2017 proposto da:
TRUPPA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda n.
6, presso lo studio dell’avvocato Luca Calcagni, rappresentata e
difesa dall’avvocato Claudio Pinnellini;
– ricorrente contro

GIORGINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bocca
di Leone n.78, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pesce,
rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Semeraro;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 27/03/2017;

Data pubblicazione: 30/07/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– Truppa Patrizia ha proposto cinque motivi di ricorso per la

territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a
rigettare la domanda di accertamento della servitù di passaggio in
favore del fondo della Truppa e gravante sul fondo di Giorgino
Giovanni (convenuto), dichiarandone l’avvenuta estinzione per non
uso;
– Giorgino Giovanni ha resistito con controricorso;
– il controricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per violazione degli artt. 1079 e 1027 cod. civ.) è
manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale non si è
discostata

dal

dettato

delle

richiamate

norme

sostanziali,

semplicemente ritenendo prescritto il preteso diritto di servitù;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.
civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e ultrapetizione) è
manifestamente infondato, in quanto la pronuncia di rigetto si è
mantenuta nei limiti della domanda, avendo negato la permanenza
della servitù solo con riferimento al tratto della stradina insistente sul
fondo del Giorgino (nei limiti della domanda proposta) e avendo
considerato

l’intero

tracciato

della

stradina

ai

soli

fini

dell’accertamento dell’uso della stessa;
– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.
civ., per violazione dell’art. 132 cod. proc. ci v.) è manifestamente

-2-

cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte

infondato, in quanto la sentenza impugnata non è priva di
motivazione, né la motivazione può ritenersi apparente;
– il quarto e il quinto motivo (proposti ai sensi dell’art. 360 nn. 3
e 4 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta sussistenza della prova
del mancato esercizio ventennale del passaggio) sono inammissibili,
in quanto si risolvono in censure di merito sulla valutazione delle

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 5 giugno 2018.

prove;

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