Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20048 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 24/09/2020), n.20048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5397-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (GIA’ CONSORZIO (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti PAOLO PURI ed ALBERTO

MULA, unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA XXIV

MAGGIO, n. 43, presso lo STUDIO PURI BRACCO LENZI & ASSOCIATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5608/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “FER”), impugnò, innanzi alla C.T.P. di Brescia, l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane provvide alla ripresa di accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati relativamente agli anni 2008, 2009, 2010, 2011;

che la C.T.P accolse il ricorso con sentenza n. 82/06/13, avverso la quale l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, con sentenza 5608/2016, depositata il 3.11.2016, rigettò il gravame rilevando, per quanto in questa sede ancora interessa: a) la contrarietà del comportamento dell’AGENZIA all’art. 6, comma 2, all’art. 7, comma 1, nonchè alla L. n. 212 del 2000, artt. 8 e 10 per avere dapprima rilasciato, in favore della contribuente, due autorizzazioni a beneficare dell’esenzione dalle accise ex art. 52, comma 3, lett. b) del T.U.A., salvo successivamente richiedere il pagamento di tali accise sulla base di un mutamento di giurisprudenza di questa Suprema Corte, senza neppure preliminarmente revocare le autorizzazioni predette, si da violare l’integrità patrimoniale della società contribuente, oltre a lederne l’affidamento; b) come l’esenzione ex art. 52, comma 3, cit. spetti anche ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzata in misura non inferiore al 70% per uso proprio o dei consorziati;

che avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso la FER, depositando altresì memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.;

considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53 (recte, 52), comma 3, lett. b) per avere la C.T.R. erroneamente esteso agli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica l’esenzione dal pagamento delle relative accise;

che il motivo è fondato;

che è sufficiente all’uopo osservare come questa Corte abbia già chiarito, sia pure in tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica D.L. n. 511 del 1998, ex art. 6 conv. con modif. dalla L. n. 20 del 1989, nel testo vigente per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, che l’esenzione dall’addizionale predetta, applicandosi espressamente nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, non può intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12444, Rv. 653674-01); che tale conclusione, per identità di presupposti, preclude dunque – contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R. l’applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’accisa ex art. 52, comma 3, lett. b), nel caso – quale quello di specie – di energia proveniente da un consorzio di autoproduzione ed utilizzata non già dal consorzio medesimo, ma dalle imprese aderenti allo stesso, come anche recentemente chiarito da Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, alla cui ampia motivazione al riguardo (cfr. pp. 6-9) si rinvia, quale precedente specifico sul punto, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

che con il secondo motivo l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 8 e 10 per avere la C.T.R. erroneamente ritenuta non dovuta l’accisa in questione in virtù del comportamento tenuto dall’amministrazione, consistente nella pregressa autorizzazione all’esenzione e, per ciò stesso, lesivo del legittimo affidamento nonchè della buona fede della società contribuente;

che il motivo è fondato;

che, infatti, premesso in via preliminare come, nella specie, non ricorra alcuna compensazione – quale ipotesi cui l’art. 8, comma 1, cit. collega l’estinzione dell’obbligazione tributaria osserva la Corte come neppure possa essere fondatamente addotta, a sostegno della non debenza delle accise in questione, l’operatività dell’art. 10 cit., disposizione la cui applicazione comporta l’esclusione dei soli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 25.3.2015, n. 5934, Rv. 635008-01); che, peraltro, una tale delimitazione dell’ambito di operatività dell’art. 10 cit. non solo non è incostituzionale, perchè al principio, di rilievo costituzionale, del legittimo affidamento fa, comunque, da contraltare quello, di altrettanta rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonchè gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta, già menzionati dalle Sezioni Unite di questa Corte, ma neppure si pone in contrasto con il diritto unionale – con ciò superando anche la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dalla difesa della FER nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Ed infatti, se è vero che il diritto ad avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento “si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito” (ex multis, CGUE 14 giugno 2017, in causa C-26/16, punto 76; CGUE 9 luglio 2015, in causa C183/14, punto 44; CGUE 5 marzo 2015, in causa C-585/13, punto 95), cionondimeno “il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell’amministrazione” (CGUE 11 aprile 2018, in causa C-532/16, punto 50; CGUE 6 febbraio 1986, in causa C-162/84, punto 6): ne consegue che, se l’Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione dell’imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi (cfr. nuovamente, sul punto, Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, cit.);

che con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per avere la C.T.R. ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, siccome “accompagnato da una motivazione carente (ex art. 7/1 c. Statuto)”;

che il motivo è fondato;

che rappresenta principio consolidato quello in virtù del quale l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall’art. 7 cit., deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost. (così Cass., Sez. 5, 9.5.2018, n. 11052, Rv. 648361-01); in tale prospettiva è stato altresì chiarito (Cass., Sez. 6-5, 11.4.2017, n. 9323, Rv. 643954-01) che l’art. 7 consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento;

che, nella specie, è la stessa C.T.R. a dare atto, in motivazione (cfr. p. 1, terzultimo cpv.), che l’avviso di accertamento impugnato risulta motivato “citando…un diverso orientamento dell’Agenzia a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 12-9-2008 riferita ad energia auto prodotta e utilizzata per uso proprio e non ceduta ad imprese socie del consorzio in quanto persone giuridiche diverse dal produttore”: indicazione (a) confermativa di quanto riportato alla p. 16 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità e (b) certamente sufficiente a consentire – nell’ottica innanzi indicata di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente – l’individuazione delle ragioni sottese alla ripresa fiscale per cui è causa;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto e la gravata decisione cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla FER;

che, essendo il consolidamento dell’orientamento di questa Corte in relazione alla perimetrazione della nozione di “autoproduttore” con riferimento ai consorzi successivo alla introduzione anche del giudizio di appello, le spese di tutti i gradi di lite vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa la gravata decisione e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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