Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20048 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 22/09/2010), n.20048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO PYRO-PYRO s.n.c. di LO NANO SANTO, in persona del curatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle

Arti 8, presso l’avv. Ignazio Abrignani, rappresentato e difeso

dall’avv. SANGIORGI Gaetano per procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.L.U., D.L.G., D.L.S. e D.L.

F., elettivamente domiciliati in Roma, Via Reggio Emilia 29,

presso l’avv. Giovanni Maniscalco Basile, rappresentati e difesi

dall’avv. MOLLICA Paolo per procura in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 897/2006 in

data 27 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 aprile 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

uditi, per il ricorrente, l’avv. Gaetano Sangiorgi, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e, per i controricorrenti, l’avv. Paolo

Mollica, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso in conformità alla

relazione in atti.

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al

Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“il consigliere relatore, letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. La Curatela del Fallimento Pyro-Pyro s.n.c. di Lo Nano Santo, con atto notificato il 5 febbraio 2007, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti di De.Lu.

G., D.L.U. e di D.L.G., avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 27 luglio 2006, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla menzionata Curatela contro la sentenza del Tribunale di Palermo in data 21 ottobre 2003 che aveva accolto la domanda di ammissione al passivo tardivamente avanzata dai nominati D.L.;

2. gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

3. il primo motivo appare manifestamente infondato in quanto la legittimazione “ad causarti” consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito; al contrario il difetto di legittimazione “ad causam” deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito,da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2006/20819; cfr.

Cass. 2005/24594); nel caso di specie è stato rilevato dalla Corte di merito proprio il difetto di titolarità in capo al curatore di promuovere il giudizio in ordine al rapporto dedotto; non rileva quindi la tardività dell’eccezione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio;

4. anche il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto nel giudizio d’impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare previsto dalla L. Fall., art. 100, la legittimazione è attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore al quale il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati affinchè la sentenza sia opponibile alla massa; nè diversa è la conclusione con riguardo ai crediti ammessi a norma della L. Fall., art. 101, trattandosi di un procedimento attraverso il quale, al pari di quello di insinuazione tempestiva, si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere insinuati al passivo; l’identità di “ratio” che è a base dell’esclusione del potere di impugnazione dei crediti ammessi nella normale verifica, postula la medesima esclusione relativamente alla sentenza emanata a conclusione del giudizio di insinuazione tardiva L. Fall., ex art. 101, spettando tale potere solamente al creditore escluso o a quelli intervenuti (Cass. 1997/7401); va inoltre considerato che le funzioni del curatore, dirette alla tutela della massa fallimentare, non si sostanziano in poteri di valutazione a tal punto autonomi da legittimarne la contrapposizione, anche in termini di impugnazione tra i relativi provvedimenti, alle valutazioni che degli interessi della massa esprimono gli organi (il giudice delegato ed il tribunale) ai quali quella tutela è rimessa; ne consegue che il curatore fallimentare è carente d’interesse ad impugnare un provvedimento del giudice delegato o del tribunale quando dallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interesse personale (Cass. 2000/3048);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte nella sopraindicata memoria, la quale non fornisce elementi di giudizio che non siano già stati valutati nella relazione in atti;

ritenuto che le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 2.600,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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