Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20048 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. III, 14/07/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 14/07/2021), n.20048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36505-2019 proposto da:

B.Z., rappresentato e difeso dall’avv.to ANNA ROSA ODDONE,

giusta procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamente

domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 938/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.Z., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1 Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essersi unito ad un gruppo spontaneo di autodifesa per fronteggiare i sostenitori del presidente sconfitto; ha aggiunto che durante la sua militanza si era trovato a dover affrontare il clima di terrore da questi instaurato, subendo la devastazione della propria abitazione e l’uccisione della madre. Ha dedotto di aver subito gravissime aggressioni dalle quali era derivata un particolare stato di vulnerabilità.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) e comunque, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

1.1. Lamenta che la decisione della Corte territoriale era fondata non su valutazioni critiche ma su semplici enunciazioni di conferma dell’ordinanza del Tribunale: in particolare, non aveva tenuto conto del fatto che la materia in esame era caratterizzata dall’onere della prova attenuato in capo al ricorrente e dal principio secondo il quale la valutazione del racconto doveva essere fondata sul beneficio del dubbio.

1.2. Aggiunge altresì che la Corte territoriale aveva omesso di richiamare fonti informative aggiornate, non adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria prescritto per le controversie in materia.

1.3. Il motivo è inammissibile, per assoluta genericità e mancanza di autosufficienza.

1.4. Premesso, infatti, che il vizio dedotto con riferimento alla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione non è più esistente e tale profilo, pertanto e’, in se, inammissibile, si osserva che per il resto gli argomenti prospettati sono meramente enunciativi e, da una parte, omettono di riportare le corrispondenti doglianze spiegate in appello (cfr. Cass. SU 7074/2017), e, dall’altra, sono talmente generiche da non consentire a questa Corte di apprezzare gli errori denunciati, posto che la motivazione della sentenza impugnata afferma che l’appello “era privo di specifiche e rilevanti censure in relazione alle ragioni poste a fondamento del rigetto” (cfr. pag. 3, primo cpv) e che, pertanto, era preciso onere del ricorrente contrapporre a tale statuizione i motivi di gravame prospettati ma non considerati dalla Corte territoriale.

2. Con il secondo motivo, deduce, altresì, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la censura proposta, genericamente spiegata rispetto al mancato riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, non è più esistente (cfr. Cass. SU 8053/2014) e si riferisce ad una doglianza avanzata in appello che non è stata affatto riportata nel corpo del ricorso il quale, in conclusione, deve dichiararsi inammissibile.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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