Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20047 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 30/09/2011), n.20047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PRIVILEGIO N. 1 DI IGNAZIO MONGELLO & C. S.N.C, (p.i.

(OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso l’avvocato

CHIOCCI MARTINO U., che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MINELLI GABRIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ INIZIATIVE TURISTICHE – S.I.T. DI PIEROTTI MARCO &

C.

S.A.S.;

– Intimata –

sul ricorso 29090-2005 proposto da:

SOCIETA’ INIZIATIVE TURISTICHE – S.I.T. DI PIEROTTI MARCO & C.

S.A.S.

(C.F./P.I. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso l’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAVALAGLIO ADELMO,

MIGLIARINI ANDREA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PRIVILEGIO N. 1 DI IGNAZIO MONGELLI & C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 188/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. CHIOCCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

MIGLIARINI A. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto del 18 dicembre 1991 la Società Iniziative turistiche – S.I.T. – di Pierotti Marco & c. s.a.s. ha concesso in affitto alla Privilegio n. 1 di Ignazio Mongelli & c. s.n.c. l’azienda alberghiera, di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande sita in (OMISSIS), contraddistinta dall’insegna (OMISSIS). Essendo insorta controversia in ordine al rilascio dell’azienda, conseguente al contrasto insorto tra le parti circa la qualificazione giuridica del contratto, come affitto d’azienda o come locazione d’immobile, soggetto alla disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, la S.I.T. ha chieste e ottenuto dal tribunale di Perugia il sequestro giudiziario dell’azienda e il sequestro conservativo dei beni della Privilegio n. 1 e di quelli dei soci, quest’ultimo revocato a seguito di reclamo.

L’avv. Andrea Migliarini, agendo in virtù della procura alle liti rilasciata dalla S.I.T. per richiedere i sequestri, con atto notificato il 14 dicembre 2002 alla Privilegio n. 1 e ai soci M.I. e M.S. presso l’avv. Gabrio Minelli, difensore degli stessi nel procedimento cautelare, ha promosso giudizio arbitrale chiedendo l’accertamento della scadenza del contratto al 17 dicembre 2001 e la condanna della Privilegio n. 1 e dei soci in proprio al rilascio dell’azienda e al risarcimento dei danni. Con lodo dell’11 settembre 2003 l’arbitro ha accolto la domanda di accertamento e di condanna al rilascio dell’azienda, rigettando quella risarcitoria.

Con sentenza del 7 giugno 2005 la corte d’appello di Perugia ha parzialmente accolto l’impugnazione di nullità del lodo, condannando la Privilegio n. 1 al risarcimento dei danni derivanti dalla detenzione dell’azienda per il periodo dal 17 dicembre 2001 al 9 settembre 2002, liquidati in Euro 94.000,00, compensando le spese fino alla metà e condannando la Privilegio n. 1 al pagamento delle restante metà.

Per quanto ancora rileva in questa sede la corte territoriale ha affermato che:

a) la procura rilasciata dalla S.I.T. all’avv. Migliarini in calce al ricorso cautelare era idonea a conferire allo stesso anche il potere di promuovere il giudizio arbitrale perchè era stata attribuita con riferimento a “ogni fase e grado del presente procedimento” e con “i più ampi poteri e facoltà di legge (ivi compresi quelli di conciliare e transigere la controversia)”, pertanto, per effetto del nesso di strumentalità tra giudizio cautelare e giudizio di merito, doveva intendersi estesa al promovimento del giudizio di merito arbitrale, anche per la natura sostanziale dei poteri conferiti; a conferma di tale affermazione la corte territoriale ha anche fatto riferimento alla condotta costantemente tenuta nel corso della procedura arbitrale e al conferimento allo stesso difensore della procura ad impugnare il lodo;

b) la notifica dell’atto di promovimento del giudizio arbitrale alla Privilegio n. 1 nel domicilio eletto presso l’avv. Gabrio Minelli, che l’aveva difesa nel procedimento cautelare era valida perchè per la natura negoziale del giudizio arbitrale rileva l’effettiva conoscenza della manifestazione della volontà di promuovere tale giudizio e tale conoscenza era stata effettivamente conseguita dalla Privilegio 1 essendosi la società costituita e avendo svolto in quel giudizio difese sia di natura processuale che di merito;

c) il contratto inter partes doveva essere qualificato come affitto l’azienda, come accertato dall’arbitro con motivazione sufficiente e logica, poichè, anche se l’attività alberghiera era stata sospesa per alcuni anni, l’azienda aveva continuato a rimanere sul mercato per effetto della persistente attività pubblicitaria e promozionale, essendosi con ciò salvaguardato l’avviamento;

d) l’arbitro, con motivazione giuridicamente corretta, logica e sufficiente, aveva accertato l’insussistenza dei danni per violazione degli obblighi di manutenzione e del mancato riaffitto dell’azienda, avendo anche valutato come meramente esplorativa la c.t.u. richiesta dalla S.I.T.;

e) l’esclusione dei danni da indebita detenzione dell’azienda nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto (17 dicembre 2001) e la data del sequestro giudiziario (9 settembre 1992) era invece in contraddizione con l’accertamento della scadenza del contratto e con quanto disposto dall’art. 1591 c.c. e pertanto la relativa domanda andava accolta con liquidazione dei danni in via equitativa con riferimento a quanto previsto in contratto come canone dell’affitto (L. 233.523.950), con una somma di Euro 94.000,00, comprensiva di rivalutazione e interessi;

f) per la prevalente soccombenza della Privilegio n. 1 la stessa doveva essere condannata alla rifusione della metà delle spese processuali, previa compensazione dell’altra metà.

Avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia ricorre la Privilegio n. 1 sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la S.I.T., che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. La S.I.T. ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso principale.

1. Con il primo motivo la società ricorrente critica l’affermazione della corte territoriale relativa alla validità della procura sulla base della quale è stato promosso il giudizio arbitrale. Premessa la natura esclusivamente negoziale dell’arbitrato, la ricorrente contesta che il potere di conciliare e transigere la controversia, conferito con la procura alle liti rilasciata per promuovere il giudizio cautelare, possa intendersi comprensivo del potere di promuovere anche il giudizio arbitrale, che è autonomo rispetto al giudizio ordinario di merito in relazione al quale soltanto il giudizio cautelare si pone in posizione strumentale. Peraltro, aggiunge la ricorrente, la procura alle liti per il procedimento cautelare non è stata depositata. Comunque, poichè il vizio rilevato da luogo a inesistenza dell’atto di promovimento del giudizio arbitrale non sarebbe neppure ipotizzabile alcuna forma di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Il motivo non è fondato, non tanto perchè tra giudizio cautelare e giudizio di merito davanti agli arbitri sussista un nesso di strumentalita analogo a quello esistente tra procedimento cautelare e procedimento di merito davanti al giudice, dovendosi anche in tale fattispecie avere comunque riguardo al tenore letterale della procura alle liti per accertare se sia stata conferita anche per la fase di merito, quanto e soprattutto perchè, come la stessa ricorrente afferma, il potere di promuovere il procedimento arbitrale non ha natura di atto processuale ma di atto negoziale di integrazione del compromesso o della clausola compromissoria e l’accertamento dell’esistenza di tale potere da parte del giudice del merito, se fondato su argomentazione immune da vizi giuridici e logici, non è censurabile in questa sede. Nella specie la corte territoriale ha ritenuto che la procura alle liti per promuovere il giudizio cautelare, la cui esistenza e il cui tenore sono pacifici tra le parti, sia stata formulata in termini tali da comprendere anche il conferimento del potere di dare ingresso al procedimento arbitrale, in quanto avente ad oggetto anche il potere (negoziale) di transigere e conciliare e tale giudizio non è censurabile in questa sede perchè correttamente e congruamente motivato.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 46 e 47 c.c. e dell’art. 145 c.p.c., la ricorrente critica la sentenza impugnata per avere escluso l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale eseguita al domicilio eletto dalla parte presso il difensore del procedimento cautelare.

Anche tale motivo non merita accoglimento perchè, in considerazione della natura negoziale del procedimento arbitrale, non rileva l’osservanza delle forme di notificazione previste dalla legge processuale ma l’effettiva conoscenza dell’atto di promovimento del giudizio stesso. La corte territoriale, muovendosi su questo piano, ha accertato, con giudizio correttamente e adeguatamente motivato, che la conoscenza della volontà di dare ingresso all’arbitrato è stata effettivamente conseguita dalla Privilegio 1.

3. Il terzo motivo censura la motivazione del rigetto dell’impugnazione della qualificazione giuridica del contratto come affitto d’azienda operata dall’arbitro. La sola pubblicazione di annunci pubblicitari e promozionali su un pubblicazione con cadenza annuale non potrebbe far ritenere persistente l’avviamento. Inoltre, l’attività dell’azienda era cessata per otto anni non per eventi sismici, ma a seguito della condanna del gestore per sfruttamento della prostituzione. Ne deriva che non sarebbe stata vinta la presunzione di esistenza di un contratto di locazione d’immobile stabilita dal D.L. n. 12 del 1985, art. 1, comma 9 septies convertito in L. n. 118 del 1985/ 95, per il caso in cui l’attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore.

Il motivo non è ammissibile perchè si risolve una critica al giudizio di fatto condiviso dalla corte territoriale sulla base di un’argomentazione immune da vizi logici e giuridici.

4. Deducendo l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione dei principi in tema di valutazione delle prove la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere liquidato i maggiori danni ex art. 1591 c.c. derivanti dalla ritardata restituzione del bene in mancanza di prova della loro esistenza e, comunque, con motivazione insufficiente e contraddittoria.

Il motivo non è ammissibile perchè la corte territoriale, annullata la pronuncia negativa sul punto resa dall’arbitro, ha proceduto all’accertamento di merito relativa all’esistenza dei danni e tale accertamento di fatto è incensurabile perchè sorretto da motivazione corretta, giuridicamente e logicamente, e congrua.

B) Il ricorso incidentale.

1. Con il primo motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione dei principi in tema di prove, la S.I.T. critica il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da mancata manutenzione dell’immobile per il periodo di illegittima detenzione e la limitazione dei danni al solo periodo intercorrente tra scadenza del contratto ed esecuzione del sequestro giudiziario.

La prima censura è inammissibile perchè mira a contraddire il criterio equitativo utilizzato per la liquidazione dei danni, basato su argomentazione corretta e sufficiente. La seconda censura è infondata perchè la corte territoriale ha esattamente rilevato che per il periodo successivo alla concessione del sequestro nessun danno potrebbe essere lamentato in quanto i risultati utili della gestione dell’azienda dovevano essere attribuiti dal custode alla parte rimasta vincitrice nel giudizio di merito.

E’, infine, infondato il motivo con il quale si censura la parziale compensazione delle spese, sostenendo che la soccombenza della Privilegio 1 era integrale e non giustificava la predetta compensazione, in quanto dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che è stato accolto il motivo d’impugnazione del lodo relativo alla condanna al pagamento dei canoni arretrati e che pertanto la soccombenza non è stata integrale.

I ricorsi riuniti debbono quindi essere rigettati con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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