Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20047 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20047 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18017-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CODEX SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 42/36/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO dell’8.3.2011, depositata il 22/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 30/08/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

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Ric. 2011 n. 18017 sez. MT – ud. 10-07-2013
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CENICCOLA.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Torino ha accolto l’appello proposto dalla “Codex srl” contro la sentenza
n.45/16/2010 della CTP di Torino che aveva respinto il ricorso della “predetta
società avverso cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata
ex art.36-bis del DPR n.600/1973 della dichiarazione presentata in via telematica il
27.10.2005 per l’anno d’imposta 2004, cartella contenente rettifica dell’imposta
corrisposta, sulla premessa che nella predetta dichiarazione non era stato esposto (al
quadro R.U.) il credito di imposta relativo ad incentivi per la ricerca scientifica
utilizzato in compensazione per l’importo di € 39.999,00.
La predetta CTR —dopo avere rilevato che la dichiarazione redditi debitamente
sottoscritta è quella conservata dal contribuente in base al disposto dell’art.3 comma
9 del DPR n.322/1998 e dell’art.43 del DPR n.600/1973- motivava la decisione nel
senso che la società aveva indicato il credito di imposta nella dichiarazione cartacea,
sebbene il file inviato per via telematica non contenesse detta indicazione; e nel senso
che l’Ufficio era comunque a conoscenza delle informazioni richieste nel predetto
quadro RU desumendole dai modelli F/24 in cui era stata operata la compensazione;
infine nel senso che si era trattato di un “mero errore formale che non ha arrecato
alcun danno all’Erario”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La società contribuente non ha svolto difese.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa
applicazione dell’art.1 del DPR n.600/1973 e dell’art.3 del DPR n.322/1998) la parte
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Osserva:

ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia —per quanto fosse pacifico
che nella dichiarazione dei redditi trasmessa per via telematica il credito d’imposta
non risultasse- erroneamente ritenuto irrilevante detto difetto, per quanto —a termini
dell’art.3 dianzi citato- soltanto la trasmissione telematica della dichiarazione
costituisce “presentazione”, indipendentemente dal fatto che i contribuenti siano
dal fatto che il versamento delle imposte avvenga a mezzo di un modello (F/24) da
cui è possibile desumere l’ammontare del versato.
Il motivo appare fondato ed accoglibile.
Il menzionato art.3 prevede infatti:” 1. Le dichiarazioni sono presentate all’Agenzia
delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di
un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi
successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale”…. “9. I contribuenti e i
sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o
tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto
dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello
approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1, nonche’ i documenti
rilasciati dal soggetto incaricato di predispone la dichiarazione. L’Amministrazione
finanziaria puo’ chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti”.
A mente della disposizione qui sopra trascritta, la dichiarazione che ha da intendersi
presentata dal contribuente è appunto quella trasmessa in via telematica, mentre la
copia cartacea sottoscritta dal contribuente è strumento utile ai soli controlli,
eventuali e successivi, da effettuarsi da parte dell’Amministrazione in ordine alla
genuinità ed alla paternità della dichiarazione trasmessa per via telematica.

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tenuti a conservare anche la copia cartacea della dichiarazione ed indipendentemente

Non vi è perciò ragione per ritenere che in ipotesi di contraddizione tra i dati
risultanti nella dichiarazione presentata in via telematica e la copia conservata con
modalità cartacea il giudicante possa attribuire preferenza a questi ultimi e perciò
ritenere che la predetta copia cartacea sia opponibile all’Amministrazione a
preferenza di quella trasmessale per via telematica.
pronuncia impugnata e restituire la causa al medesimo giudice di appello che —in
funzione di giudice del rinvio- provvederà a rinnovare l’esame delle questioni oggetto
di appello.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 dicembre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Piemonte che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

Poiché il giudicante non si è attenuto a detti principi, appare necessario cassare la

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