Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20047 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20047 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14424-2017 proposto da:
FONDAZIONE ISTITUTO PENNESE C.F./P.I.02623161219, in persona
del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Di Donato e
Francesco Acca rdo;
– ricorrente contro
LEONE VINCENZO e LEONE LUCIANO, in qualità di eredi di LEONE
VITTORIO, elettivamente domiciliati in Roma piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi
dall’avvocato Lucio Filosa;
– con troricorrenti –

Data pubblicazione: 30/07/2018

avverso la sentenza n. 4349/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 07/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

– la Fondazione Istituto Pennese ha proposto un unico motivo di
ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la
quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che
– in accoglimento della domanda proposta da Leone Vittorio – ebbe a
condannarla all’arretramento della costruzione edificata a distanza
inferiore a quella legale;
– Leone Vincenzo e Leone Luciano, quali eredi di Leone Vittorio,
hanno resistito con controricorso;
– la ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che il regolamento edilizio
del Comune di Portici del 1924, che vieta di costruire sul confine (con
conseguente inapplicabilità del principio della prevenzione e della
possibilità di costruire in aderenza o in appoggio), fosse applicabile
nella specie, nonostante che la costruzione dei Leone preesistesse
all’entrata in vigore del detto regolamento) è inammissibile, in quanto
introduce una questione “nuova”, non proposta come motivo di
appello (non essendo la questione trattata nella sentenza impugnata
né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate), non avendo peraltro parte
ricorrente assolto l’onere di indicare in quale scritto difensivo o atto
abbia dedotto la questione dinanzi al giudice di merito (Cass., Sez. 2,
n. 8206 del 22/04/2016);

-2-

Rilevato che:

- la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli
stessi;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,

– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 (duemilaottocento)
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 5 giugno 2018.

al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

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