Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20047 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 24/09/2020), n.20047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26466/2014 R.G. proposto da:

Industria Piacenza SEA Associate s.p.a. in liquidazione e in

concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti

n. 9, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, che la rappresenta

e difende, unitamente all’avv. Carlo Amato, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 494/18/14, depositata il 20 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 494/18/14 del 20/03/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 62/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Industria Piacenza Sea Associate s.p.a. in liquidazione (di seguito IPSA) nei confronti di un avviso di irrogazione sanzioni per compensazione eccedente la previsione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’appello dell’Agente della riscossione veniva accolto in ragione del fatto che, avendo la società contribuente compensato i propri debiti tributari per un importo superiore a quello massimo consentito dalla legge, era logico che l’evento dovesse essere sanzionato e, in proposito, poteva senz’altro applicarsi il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, che trovava “la sua specificità nella residualità, cioè sulla funzione di sanzionare quelle violazioni di legge tributaria che altrimenti risulterebbero prive dell’elemento inibente”;

2. IPSA impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso IPSA deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, della L. n. 388 del 2000, art. 34 e dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’apposizione di un massimale alla compensazione dei crediti tributari violerebbe la previsione dell’art. 8 dello Statuto del contribuente, che non porrebbe limiti all’estinzione dei debiti tributari per compensazione;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’inapplicabilità della disposizione sanzionatoria alla fattispecie;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, della L. n. 388 del 2000, art. 34, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, degli artt. 3,53 e 97 Cost. e della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (sesta direttiva), evidenziandosi che la lettura degli artt. 34 e 13 più sopra menzionati da parte della CTR non sarebbe costituzionalmente orientata;

4. i tre motivo possono essere congiuntamente esaminati, involgendo l’esame di questioni connesse, e sono infondati;

4.1. deve, in primo luogo, evidenziarsi che “il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti” (Cass. n. 18369 del 26/10/2012; Cass. n. 18080 del 21/07/2017; Cass. n. 8247 del 04/04/2018; Cass. n. 31706 del 07/12/2018; Cass. n. 10708 del 17/04/2019);

4.2. a ciò si aggiunga che l’errata utilizzazione della compensazione in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale poichè comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio (cfr. Cass. n. 23755 del 20/11/2015; Cass. n. 15612 del 27/07/2016; Cass. n. 16504 del 05/08/2016; Cass. n. 4555 del 22/02/2017);

4.3. va, poi, rilevato che la L. n. 388 del 2000, art. 34, non si pone in contrasto con la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, perchè non esclude l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ma pone esclusivamente un limite, per ovvie esigenze di bilancio, alla compensazione dei crediti tributari;

4.4. tale previsione non è neppure in disarmonia rispetto alla disciplina Eurounitaria, atteso che sulla specifica questione è recentemente intervenuta la Corte di giustizia, la quale, con la decisione 16 marzo 2017, Bimotor s.p.a. c. Agenzia delle entrate, in causa C-211/16, ha affermato che “La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 183, comma 1, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole”;

4.4.1. e la disciplina attuale denota l’esistenza di spazi ordinamentali idonei a consentire un recupero del credito entro un termine ragionevole, potendo il credito essere riportato in compensazione nel successivo esercizio o chiesto a rimborso (cfr. amplius, in motivazione, la già citata Cass. n. 18080 del 2017);

4.5. l’interpretazione accolta, strettamente conforme alla lettera della legge, non può nemmeno dirsi in contrasto con la Costituzione: da un lato, la norma ha lo scopo di salvaguardare esigenze di bilancio (valore costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 81 Cost. al pari degli altri principi richiamati dalla ricorrente); dall’altro, come già osservato, i limiti massimi di compensazione non compromettono le possibilità di rimborso dei contribuenti, non incidendo, pertanto, sul loro diritto di percepire quanto effettivamente dovuto.

5. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 176.439,70.

5.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, Paolo Catallozzi, per impedimento del Presidente del Collegio e del Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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