Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20047 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 22/09/2010), n.20047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Arenula

21, presso l’avv. Isabella Lesti Quinzio Belardini, rappresentato e

difeso dall’avv. ROSSO Giovanni, del Foro di Catania, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

M.F.A., quale liquidatore del Centro Diagnostico

Cardiovascolare s.r.l., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. MUSCARA’ Salvatore, del Foro di Catania, per procura in

atti;

– controricorrente –

e

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1205 del 2

dicembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dei 14

aprile 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso chiedendo dichiararsi

l’estinzione del giudizio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il ricorrente G.S. ha depositato atto di rinuncia, in data 10 aprile 2010, al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1205 del 2 dicembre 2004 e che la controricorrente M.F.A. ha aderito a tale rinuncia, chiedendo entrambe le parti la integrale compensazione delle spese processuali;

ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti; visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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