Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20047 del 11/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.11/08/2017), n. 20047
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16937/2010 R.G. proposto da:
NAUTICA DEL PORTO s.n.c., in persona dell’amministratore unico e
legale rappresentante, F.A., nonchè da questi
personalmente, e da F.L. e G.T., rappresentati e
difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti
Umberto D’Autilia ed Enrico Liberati, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del secondo difensore, in Roma, via della Giuliana
n. 32;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in
carica;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, n. 44/09/2009, depositata il 3 giugno 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno
2017 dal Cons. Lucio Luciotti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE
– premesso che la Società Nautica del Porto di F.A. & C. s.n.c., i soci A. e F.L. nonchè G.T. hanno proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 44 del 3 giugno 2009 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;
– considerato che dalla sentenza impugnata risulta che avevano partecipato ad entrambi i giudizi di merito anche i soci F.M.C. e F.G., ma a questi ultimi non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, nè gli stessi si sono volontariamente costituiti in giudizio;
– ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse e non spontaneamente costituitesi (cfr. Cass. n. 10934 del 2015), fissando all’uopo il termine che si reputa congruo indicare in mesi tre.
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.M.C. e F.G., da effettuarsi nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017