Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20047 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 16937/2010 R.G. proposto da:

NAUTICA DEL PORTO s.n.c., in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante, F.A., nonchè da questi

personalmente, e da F.L. e G.T., rappresentati e

difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti

Umberto D’Autilia ed Enrico Liberati, ed elettivamente domiciliati

presso lo studio del secondo difensore, in Roma, via della Giuliana

n. 32;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 44/09/2009, depositata il 3 giugno 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno

2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE

– premesso che la Società Nautica del Porto di F.A. & C. s.n.c., i soci A. e F.L. nonchè G.T. hanno proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 44 del 3 giugno 2009 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;

– considerato che dalla sentenza impugnata risulta che avevano partecipato ad entrambi i giudizi di merito anche i soci F.M.C. e F.G., ma a questi ultimi non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, nè gli stessi si sono volontariamente costituiti in giudizio;

– ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse e non spontaneamente costituitesi (cfr. Cass. n. 10934 del 2015), fissando all’uopo il termine che si reputa congruo indicare in mesi tre.

PQM

 

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.M.C. e F.G., da effettuarsi nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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