Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20046 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20046 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12444-2017 proposto da:
EDILFUTURA S.R.L. P.I.06222030634, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Servio Tullio n. 25, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Petrella,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MANNO LUIGIA, elettivamente domiciliata in Roma piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato Lorenzo Mastroianni;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1355/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 24/03/2017;

Data pubblicazione: 30/07/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– la società Edilfutura s.r.l. ha proposto tre motivi di ricorso per la

territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
rideterminò in euro 9.413,84 l’importo del risarcimento del danno
dovuto a Manno Luigia (attrice), confermando la statuizione con la
quale il Tribunale aveva condannato essa società ad arretrare fino alla
distanza legale la grondaia apposta sul suo fabbricato;
– Manne Luigia ha resistito con controricorso;
– la società ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., in relazione alla condanna all’arretramento della grondaia in
assenza di accertamento in concreto del pericolo di danno) è
inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., risultando
la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza della Corte – a
tenore della quale, in tema di distanze per impianti dal fondo
contiguo, la disposizione dell’art. 889, secondo comma, cod. civ.,
secondo cui per i tubi d’acqua pura o lurida, cui vanno assimilati i
“canali di gronda” e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal
confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di
dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova
contraria (Cass., Sez. 2, n. 2558 del 02/02/2009) – e non offrendo il
ricorso argomenti per superarla;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., in ordine all’esistenza di danni da umidità) è inammissibile, in

cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte

quanto si risolve in una censura di merito in ordine alla valutazione
della C.T.U.;
– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., in relazione al danno patito dall’immobile dell’attrice per le
sollecitazioni strutturali causate dall’attività edilizia eseguita dalla
società convenuta) è inammissibile, risolvendosi anch’esso in una

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli
stessi;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R.

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento)
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 5 giugno 2018.

censura di merito vertente sulla valutazione delle prove;

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