Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20046 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. III, 14/07/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 14/07/2021), n.20046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31892-2019 proposto da:

L.M.A., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE

BRIGANTI, del foro di Urbino per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del ministro pro

tempore rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L.M.A., proveniente dal (OMISSIS), nato il (OMISSIS), ha proposto un ricorso notificato il 14 ottobre 2019, articolato in quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 357/2019 emessa dalla Corte d’appello di Ancona e pubblicata in data 12 marzo 2019.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente, secondo la ricostruzione della sua vicenda personale contenuta nel ricorso, è fuggito dal (OMISSIS) perché si era accorto di essere indagato dalla polizia e di essere seguito; nello specifico, riteneva di essere ricercato perché viveva con un cugino che aveva avuto problemi con la polizia per ragioni politiche.

5. Espone che sta attualmente completando la profilassi anti TBC avendo ricevuto una diagnosi di TBC latente, patologia che non potrebbe essere efficacemente curata nel paese di provenienza (cita il sito del Ministero degli esteri per affermare che il (OMISSIS) ha un carente sistema sanitario, pubblico e privato).

6. Sia la Commissione territoriale di Ancona, che poi, in sede giurisdizionale, il Tribunale e la Corte di appello di Ancona hanno negato il diritto del ricorrente a tutte le forme di protezione internazionale richieste.

7. La sentenza d’appello ha ritenuto non credibile il racconto dell’istante, affermando che è caratterizzato da insuperabile genericità e che non è assistito da alcuna prova, escludendo che si possa riconoscere a suo vantaggio lo status di rifugiato politico poiché non sono emerse prove di persecuzione.

8. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, la Corte d’appello ha ritenuto che, mancando il racconto del ricorrente di credibilità, non sia neppure provato il rischio effettivo di subire un grave danno in caso di rimpatrio. Esclude inoltre che il (OMISSIS) possa essere considerato teatro di conflitti indiscriminati.

9. Quanto infine alla protezione umanitaria, il giudice di merito ritiene che non risulti provato con precisione il livello di integrazione raggiunto in Italia dall’istante, nonostante la documentazione prodotta, in quanto relativa soltanto a lavori occasionali.

10. La corte d’appello ritiene inoltre che non possa assumere rilievo la documentazione medica prodotta, poiché il ricorrente risulterebbe – dai documenti allegati – guarito, avendo terminato anche la terapia preventiva di TBC della durata di sei mesi.

11. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

12. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e dell’art. 111 Cost., comma 6.

12.1. La Corte d’appello avrebbe errato nel valutare negativamente la veridicità della narrazione del ricorrente, dal momento che la decisione del primo grado, da lui impugnata in sede di appello, non l’aveva messa in dubbio. Giacché la credibilità della vicenda del ricorrente non è stata negata dal primo giudice, sostiene che, non avendo tale profilo formato oggetto di appello, la questione non avrebbe potuto essere riesaminata dal Giudice dell’appello, che, ribaltando sul punto la valutazione di prime cure, lo ha ritenuto inattendibile. Denuncia quindi anche una violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata.

12.2. Segnala che la Corte d’appello non ha neppure adeguatamente motivato in ordine al difetto di credibilità del ricorrente, e che ha violato anche l’obbligo di cooperazione istruttoria. La motivazione avrebbe dovuto tener conto infatti sia della situazione personale narrata dal ricorrente sia dalla situazione del (OMISSIS), mentre il provvedimento impugnato contiene solo un generico richiamo alle fonti utilizzate per verificare la situazione in (OMISSIS).

12.3. Evidenzia inoltre che la corte d’appello avrebbe dovuto esaminare anche il mandato di arresto allegato, da cui risulta che il ricorrente è ricercato per contrabbando di armi da fuoco nel suo paese (doc. 4 prodotto unitamente al ricorso per cassazione), mandato che è stato ritenuto irrilevante nonostante nessuno ne abbia contestato l’originalità. Nella ricostruzione del ricorrente, esso avrebbe dovuto essere preso in considerazione, e segnatamente rapportato alla situazione giudiziaria e carceraria del (OMISSIS): dal momento che il richiedente, se rimpatriato, sarà arrestato, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se in (OMISSIS) è possibile avere godere delle garanzie giurisdizionali essenziali, quali la facoltà di farsi assistere da un difensore.

12.4. Anche in ordine alla protezione umanitaria, segnala la mancanza di motivazione, non avendo il giudice di merito analizzato tutti -ciascuno singolarmente e poi in maniera integrata- gli elementi di vulnerabilità sottoposti dal ricorrente all’attenzione della Corte, quali la sua integrazione in Italia, la sua giovane età, la situazione socio-economico-politica del (OMISSIS), in violazione del principio di diritto fissato da Cass. 4455/2018, che richiede una valutazione comparativa effettiva).

13. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di elementi decisivi per il giudizio – ex 360 c.p.c., n. 5 – e nello specifico: l’omesso esame dei fatti relativi al motivo della sua fuga dal paese; l’omesso esame dei fatti rappresentati dal mandato di arresto allegato fin dal primo grado; l’omesso esame della situazione socio-economico-politica del (OMISSIS) alla data della decisione, in generale e in relazione alle domande formulate dal ricorrente.

14. Con il terzo motivo è censurata la violazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost.; della L. n. 881 del 1977, art. 11; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,9,10,13,27,32; art. 16 direttiva Europea 2013/32, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,5,6,7, art. 14 in relazione agli artt. 11 e 117 c.p.c.; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Il ricorrente ritiene errate le affermazioni di non credibilità della vicenda del ricorrente nonché di insussistenza della presenza di rischi per la sua salute. La prima affermazione sarebbe errata, innanzitutto, perché basata su una nuova analisi di un elemento di fatto che non avrebbe dovuto essere vagliato dal giudice d’appello in quanto il giudice d’appello non avrebbe dovuto rinnovare il giudizio su un punto in relazione al quale non era stato proposto appello (richiama in proposito Cass. S.U. n. 27199/2017). In secondo luogo, evidenzia la mancanza del raffronto tra la vicenda narrata e la situazione del (OMISSIS).

15. Con il quarto motivo si deduce la violazione -ex 360 n. 3 c.p.c.- degli artt. 6,13,47Cedu, che prevedono che tutti gli stati aderenti devono garantire un rimedio effettivo a chi richieda la protezione internazionale e dell’art. 46 della Direttiva UE 2013/32 in quanto, come chiarito anche dalla Corte di giustizia, lo Stato membro è tenuto a collaborare con il richiedente qualora questi non presenti tutti i documenti necessari.

16. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto trattano questioni connesse, e sono complessivamente fondati. L’accoglimento di essi determina l’assorbimento del quarto motivo.

16.1. Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la corte d’appello non rimette in discussione, in mancanza di impugnazione, la veridicità del racconto; lo ritiene troppo generico e privo di riscontri per attivare la cooperazione istruttoria.

16.2. Sussistono però le violazioni di legge denunciate in relazione al rigetto della domanda volta all’ottenimento della protezione sussidiaria, sia quanto alla carenza della cooperazione istruttoria, sia in relazione al tema, correlato, della mancata acquisizione di informazioni attendibili e aggiornate, in quanto la corte d’appello, per affermare che in (OMISSIS) non sussiste una situazione di conflitto armato generalizzato che giustifichi la concessione in favore del richiedente della tutela di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C), si limita a citare informazioni tratte esclusivamente dal sito “(OMISSIS)”. In tal modo, non si conforma, nella applicazione della norma, al principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, se presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, comporta però ove tale onere sia stato assolto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (vedi in questo senso, tra le altre, Cass. n. 11096 del 2019). Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. n. 8819 del 2020).

16.3. L’accoglimento dei profili di violazione di legge, contenuti nei primi tre motivi, relativi alla protezione sussidiaria comporta l’assorbimento dei profili attinenti alla protezione umanitaria. Atteso che dovrà essere rinnovata la valutazione sulla sussistenza del diritto alla più ampia protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), nel caso in cui questa, a conclusione del nuovo esame del merito, non potesse essere concessa, il giudice dovrà provvedere a verificare se sussistono i presupposti della residuale protezione minore.

Anche il quarto motivo rimane assorbito dall’accoglimento dei primi tre.

In accoglimento dei primi tre motivi, la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA