Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20046 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10971/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

HUYCK WANGNER ITALIA s.p.a., in persona dei Dirigenti legali

rappresentanti pro tempore, Daniele Giordani e Alberto Sagripanti,

per procura speciale rilasciata dall’amministratore delegato in data

22/12/2010 autenticata nelle firme dal notaio M.C. di

(OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Tommaso De

Dominicis, con domicilio eletto presso lo studio del predetto

difensore, in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 31;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO

n. 267/39/10, depositata in data 3 marzo 2010;

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 3 maggio 2017 dal

Cons. Lucio Luciotti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso principale, assorbito quello incidentale;

udito l’Avv. Pietro Garofoli, per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito l’Avv. Tommaso De Dominicis, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della Huick Italia s.p.a., ora Huyck Wangner Italia s.p.a., rettificando ai fini IVA, IRPEG ed IRAP la dichiarazione presentata dalla predetta società relativamente all’anno di imposta 2002 per disconoscimento di diverse voci di costo ritenute indeducibili e per indetraibilità dell’IVA relativa ai predetti costi.

2. La sentenza di primo grado, di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, veniva separatamente impugnata da quest’ultima e dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 267 del 3 marzo 2010 rigettava l’appellodell’Ufficio, accogliendo invece quello della società contribuente, riconoscendo la detraibilità dell’IVA di cui alle autofatture emesse per le royalties corrisposte alla consociata statunitense Huyck Corporation, che i giudici di primo grado avevano riconosciuto come costo deducibile dal reddito d’impresa.

3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 55 e 36, artt. 112 e 277 c.p.c., sostenendo che i giudici di appello avevano omesso di pronunciare su due dei motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza di primo grado.

1.1. Il primo motivo non esaminato dalla CTR riguarda la statuizione con cui i giudici di primo grado aveva riconosciuto come deducibile dal reddito d’impresa il costo di Euro 312.762,97 sostenuto dalla società contribuente, esercente attività di fabbricazione di tele in fibra sintetica per cartiere, per royalties corrisposte alla consociata Huyck Corporation, con sede negli Stati Uniti d’America, per l’utilizzo di un prodotto denominato “tele formex multistrato” di proprietà esclusiva della predetta società statunitense, in forza di un contratto che prevedeva anche servizi di consulenza ed assistenza tecnica su quel prodotto, che l’amministrazione finanziaria aveva però disconosciuto a seguito di accertata duplicazione dei costi, avendo la contribuente stipulato contratti per la prestazione di tali servizi con altre due società (l’inglese Huyck Limited e la tedesca Stowe Woodward AG).

1.2. Il secondo motivo di appello che la CTR avrebbe omesso di esaminare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, riguarda la statuizione con cui i giudici di primo grado avevano riconosciuto come deducibile dal reddito d’impresa, nonostante l’assenza di qualsiasi documentazione al riguardo, il costo complessivo di Euro 66.946,63 complessivamente sostenuto dalla società contribuente per bonus, rimborsi e noleggi autovetture addebitati dalla società tedesca Stowe Woodward AG.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con riferimento al recupero a tassazione dei costi per royalties corrisposte alla consociata Huyck Corporation, con sede negli (OMISSIS), la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, nonchè art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c..

3. Il secondo motivo, che va esaminato in via prioritaria in quanto logicamente pregiudiziale al primo, è fondato e va accolto.

3.1. La motivazione della sentenza impugnata è, nelle parti in questa sede rilevanti, costituita dalle seguenti affermazioni: “Il Collegio ritiene infondato l’appello proposto dall’Ufficio e non condivide le argomentazioni addotte dall’Ufficio, in sede di appello, in quanto l’Ufficio appellante ripropone, in questa sede, le stesse argomentazioni già disattese dai primi giudici con ampia e diffusa motivazione”, “Il Collegio rileva, infine, che essendo stati riconosciuti i costi, ne consegue che deve essere riconosciuta anche l’I.V.A. sulle autofatture riferite a quel costo per cui, essendo stato accolto il rilievo della contribuente per quanto attiene alle Royaties, deve necessariamente accogliersi il rilievo dell’I.V.A. e riconoscersi pertanto la detraibilità della relativa I.V.A. assolta”. Trattasi, all’evidenza, di sentenza contenente una motivazione meramente apparente che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (in tal senso, da ultimo Cass., S.U., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)) è quella in cui “la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice”; in tal caso “l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione”.

4. Nel caso di specie dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata, sopra trascritta, emerge con evidenza che la stessa “non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione)” (Cass. n. 777 del 2011), ma anche le considerazioni svolte “non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente” per risolvere le questioni poste con i motivi di appello proposti dall’amministrazione finanziaria, non essendo all’uopo idoneo il riferimento alla “ampia e diffusa motivazione” della statuizione di primo grado, senza indicazione nè delle tesi in essa sostenute, nè delle ragioni di condivisione. “Nè può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di “motivazione apparente” innanzi delineata” (Cass. S.U. citate).

5. Da quanto detto consegue l’accoglimento del motivo in esame, che comporta l’assorbimento del primo mezzo di impugnazione e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.

6. Con il motivo di ricorso incidentale, al cui esame deve quindi procedersi, la controricorrente ripropone l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria alla Commissione tributaria regionale laziale per mancata specificazione dei motivi di doglianza, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., sostenendo che l’Ufficio si era limitato a riproporre alla CTR le medesime argomentazioni già riportate nell’accertamento e la considerazioni svolte nel precedente grado di giudizio, senza alcuna critica alle motivazioni della statuizione di primo grado.

6.1. Il motivo è palesemente infondato, alla stregua del principio affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14031 del 2006; conf. n. 14908 del 2014, n. 16163 del 2016), e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi”. Peraltro, con specifico riferimento all’impugnazione proposta dall’amministrazione finanziaria, questa Corte ha altresì affermato che ove l’Ufficio “si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 3064 del 2012; n. 1200 del 2016).

6.2. Nel caso di specie, peraltro, potrebbe addirittura prescindersi dall’applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, posto che le argomentazioni svolte dall’ufficio nell’atto di appello – in parte qua riprodotto alle pagine 8 e 9 del controricorso, in ossequio al principio di autosufficienza – sono comunque conferenti alle considerazioni svolte dai giudici di primo grado e di indubbia valenza critica rispetto alla decisione da questi assunta, avendo l’Agenzia delle entrate adeguatamente criticato la decisione di prime cure di ritenere deducibili dal reddito d’impresa costi duplicati e costi non documentati.

7. In estrema sintesi, il secondo motivo di ricorso principale va accolto, assorbito il primo, e va rigettato il motivo di ricorso incidentale, quindi la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del LAZIO, in diversa composizione.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbito il primo, rigetta il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del LAZIO, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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