Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20046 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 06/10/2016), n.20046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10291-2011 proposto da:

B.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MICHELE

PALUMBO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO &

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato VESCI GERARDO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9550/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2010 r.g.n. 5656/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato POZZI CARLO per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigtto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma in data 22 giugno 2004 B.S. esponeva di aver prestato attività lavorativa in favore dell’Azienda autonoma delle FERROVIE dello STATO, poi trasformata in RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., nei servizi individuati dalla L. n. 220 del 1982, art. 10. Aggiungeva di essere poi transitato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato in forza di disposizioni contenute nella suddetta legge, che aveva altresì previsto il riconoscimento dell’anzianità pregressa e la parificazione del servizio a quello prestato dai dipendenti dell’Azienda autonoma. Rivendicava, quindi, il diritto a vedersi corrispondere per il periodo (OMISSIS) i benefici previsti dal combinato disposto della L. n. 220 del 1982, art. 10 e L. n. 42 del 1979, art. 15. Per contro, il datore di lavoro con deliberazione del consiglio di amministrazione pubblicata il 19 marzo 1986 aveva inteso far decorrere tali benefici dal 1 gennaio di tale anno.

B.S. chiedeva, di conseguenza, la condanna della convenuta Rete Ferroviaria italiana S.p.A. al pagamento in suo favore della somma di Euro 1106,88 oltre accessori. Resisteva alla pretesa avversaria la società, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito azionato, tenuto altresì conto della stabilità del rapporto di lavoro, essendo notoria la consistenza dell’organico dell’Azienda autonoma, donde la decorrenza della prescrizione in costanza del rapporto. Aggiungeva che il preteso diritto era da ritenersi sorto con l’entrata in vigore delle L. n. 220 del 1982 e L. n. 426 del 1982, sicchè non poteva essere individuato come dies a quo della prescrizione la data della Delib. n. 54 del 1986, con la quale il beneficio in contestazione era stato però riconosciuto soltanto a far tempo dal (OMISSIS). Contestava, altresì, l’efficacia retroattiva delle missive, prodotte dal ricorrente, in quanto non sottoscritte dallo stesso, bensì da pretesi rappresentanti di associazioni sindacali, cui il B. non risultava iscritto. Il giudice adito con sentenza del 22 giugno 2005 numero 12.243 rigettava l’eccezione di prescrizione e ritenuta fondata la pretesa azionata condannava la società resistente al pagamento della somma richiesta.

Avverso tale decisione proponeva appello RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., reiterando l’eccezione di prescrizione e sottolineando, in particolare, l’erroneità della statuizione impugnata nella parte in cui aveva attribuito rilievo, ai fini della prova della sussistenza del potere di rappresentanza, al comportamento successivo del ricorrente. Resisteva all’interposto gravame B.S. e la Corte di Appello capitolina con sentenza numero 9550 del 4 dicembre 2009, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 5 marzo 2010, in riforma della impugnata pronuncia, rigettava la domanda proposta dal B., perchè relativa a credito prescritto (termine quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4), a far luogo dal (OMISSIS), considerato che l’ultimo atto interruttivo risaliva alla notifica del ricorso, avvenuta il 15 gennaio 2005, mentre in precedenza la prescrizione risultava interrotta validamente soltanto in data (OMISSIS), a differenza però dei successivi atti in data (OMISSIS), (OMISSIS). Condannava, altresì, il B. al rimborso delle spese di lite per il doppio grado del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 5 marzo 2010, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione B.S., come da atto datato 11 aprile 2011 e notificato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A. – società di trasporti servizi) il 13 aprile 2011, deducendo un solo motivo a sostegno dell’impugnazione (insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia e alla valenza delle lettere interruttive della prescrizione, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).

Ha resistito Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., mediante controricorso notificato in data 23 maggio 2011, eccependo, tra l’altro, in via preliminare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, oltre il termine annuale con l’atto notificato il 13 aprile 2011 in relazione a sentenza pubblicata il 5 marzo 2010.

Previ avvisi di rito, comunicati tramite p.e.c. alle parti il 15 marzo 2016 per la pubblica udienza fissata al 20 aprile 2016, soltanto la controricorrente risulta aver depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto tardivamente, in data 11/13 aprile 2011, perciò ben oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta mediante deposito in cancelleria il cinque marzo 2010 (termine lungo, annuale, ex art. 327 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile secondo il testo previgente alla riduzione del termine a sei mesi, di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17,; infatti, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, L. cit., le disposizioni di tale legge – che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile- si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009, laddove come visto il ricorso introduttivo del giudizio risale al 22 giugno 2004).

L’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica, poi, anche con riferimento ai giudizi di cassazione; tale principio opera pure nel caso in cui il giudice del lavoro originariamente adito abbia escluso la giurisdizione del giudice ordinario e tale decisione sia impugnata con ricorso per cassazione; poichè il relativo giudizio rappresenta, un ulteriore grado di un processo promosso come causa di lavoro e assoggettato, nelle fasi di merito, al relativo rito (Cass. sez. un. civ. n. 749 del 16/01/2007. In senso conforme, v. tra le altre Cass. lav. n. 20732 del 26/10/2004, secondo cui la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione. Conforme Cass. n. 5015 del 2002).

La mancanza di tempestiva impugnazione comporta la formazione del giudicato in relazione a quanto precedentemente deciso, di modo che non possono essere esaminate nel merito le doglianze mosse da parte ricorrente nei confronti dell’anzidetta sentenza del 4 dicembre 2009 – cinque marzo 2010.

Infine, le spese di questo procedimento vanno poste a carico del ricorrente per il principio della soccombenza.

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida in favore della controricorrente nella misura di Euro =100,00= per esborsi e di Euro =1500,00= per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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