Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20045 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in Roma via L.G.

Faravelli 22, presso lo studio dell’avv.to D’Aiuto Federico,

rappresentato e difeso dall’avvocato Fornasari Andrea, giusta procura

in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 614/2007 della Corte di appello di Bologna,

emessa il 16 marzo 2007, depositata il 15 maggio 2007, R.G. n. 82/07;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 luglio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carestia Antonietta che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. F.C. ricorre per cassazione con unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna confermativa delle statuizioni del Tribunale di Bologna, emesse in sede di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal F. con C.D.. In particolare la Corte di Bologna, in relazione alla sperequazione fra i redditi percepiti dal F. e dalla C., alla durata di 23 anni del matrimonio e alla circostanza che la C. si era dedicata alla cura ed educazione dei figli optando per un rapporto di lavoro part time, ha ritenuto congrua la determinazione in 100,00 Euro mensili dell’assegno mensile di divorzio e il contributo mensile di mantenimento di 500,00 e 400,00 Euro per i due figli oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili;

2. Con l’unico motivo di ricorso F.C. deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la situazione di reddito desunta da una incompleta documentazione fiscale e senza tenere conto di proprietà immobiliari, scelte di lavoro, convivenza stabile con persona abbiente nonchè datore di lavoro della richiedente – ed in particolare l’inadeguatezza dei mezzi e l’apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche in conseguenza del divorzio – tale da non consentire un tenore di vita analogo a quello manente matrimonio;

3. Con lo stesso motivo il ricorrente deduce altresì la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e pone alla Corte i seguenti quesiti di diritto: 1) se sia sufficiente, al fine di stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, il solo richiamo, in via presuntiva, al reddito del coniuge dichiarato obbligato senza alcuna disamina di tutti gli altri elementi patrimoniali, anche del coniuge richiedente; 2) se sia sufficiente, al fine di comprovare il diritto alla percezione dell’assegno, evidenziare il requisito della mancanza dei mezzi adeguati esclusivamente su una parziale documentazione fiscale depositata dalla richiedente senza alcuna considerazione di tutti gli altri elementi, quali cespiti patrimoniali e altre utilità; 3) se sia corretto, ai fini dell’attribuzione o meno di un assegno di mantenimento, non tenere in considerazione una comprovata convivenza more uxorio, stabile e più duratura della stessa convivenza matrimoniale, e che, presuntivamente, per la qualità del convivente imprenditore e datore di lavoro della richiedente, porta ad un sostanziale tenore di vita addirittura superiore a quello matrimoniale; 4) se sia corretto, per applicare quanto previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 o invece ne sia violazione e falsa applicazione, non prendere in considerazione la sussistenza o meno di ragioni obiettive che impediscono alla richiedente il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio; 5) se sia corretto, per applicare quanto previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 o invece ne sia violazione e falsa applicazione, non prendere in considerazione e non dare alcuna motivazione in ordine alle circostanze che hanno determinato il divorzio, anche se cagionate e volute dalla parte richiedente l’assegno;

4. Non svolge difese C.D.;

5. Con atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’avv. Andrea Fornasari anche per autentica della sottoscrizione del cliente, F.C. ha dichiarato che le parti hanno conciliato tutte le controversie già oggetto di causa e ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

ritenuto che il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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