Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20045 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20045 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

Data pubblicazione: 30/08/2013

cu.4-cr,

sul ricorso 14976-2011 proposto da:
SICILIANI FRANCESCO SCLFNC43E10A894B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO (Studio Legale di
Consulenza Tributaria e Societaria), rappresentato e difeso
dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controlicorrente –

nonchè contro
PANTALEO CARMELA, SICILIANI FABRIZIO, SICILIANI
MARCO, SICILIANI IVANO

intimati

Centrale di BARI del 19.10.2010, depositata il 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Damascelli che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 14976 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

avverso la decisione n. 1951/2010 della Commissione Tributaria

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

L’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari notificò alla sdf Siciliani ed ai due
soci (Siciliani Franceso e Pantaleo Carmela) gli avvisi di accertamento, con cui aveva
elevato gli imponibili i.r.pe.g ed i.lo.r. relativi agli anni dal 1975 al 1978.
Dopo avere impugnato i predetti avvisi (impugnazione poi accolta con la sentenza
della CT di secondo grado di Bari di data 19.10.1987, passata in cosa giudicata) i
ricorrenti presentarono dichiarazione integrativa ai sensi del d.l. 10 luglio 1982 n.
429, conv., con mod., nella legge 7 agosto 1982 n. 516, entrato in vigore il 14 luglio
1982 (cfr. art.35 comma 2), ai fini del condono dell’i.r.pe.g. e dell’i.lo.r. per gli anni
1974-1978. L’Ufficio provvide, in conseguenza della presentazione della domanda di
condono, ad iscrivere a ruolo la parte di i.r.pe.g. e di i.lo.r. corrispondente agli
imponibili definibili in base alla dichiarazione integrativa, con conseguente emission
di cartella esattoriale.
Anche detta cartella fu impugnata dai ricorrenti e l’adita CT di primo grado accolse il
ricorso ma la decisione fu riformata dalla CT di secondo grado la cui sentenza fu poi
impugnata dai contribuenti avanti alla CTC-sezione regionale di Puglia, che (con la
sentenza n.1951 del 19.10.2010) respinse il relativo ricorso, così confermando la
cartella esattoriale.
Pendente tale giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 1986 dichiarò
l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art.3 Cost., dell’art.16 d.l. n. 429 del
1982, “nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio
sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data
di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982” (14 luglio 1982).

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Osserva:

La predetta CTC ha motivato evidenziando che nella condotta dei contribuenti (che
avevano optato per la definizione in via agevolata presentando istanza di condono)
non poteva che ravvisarsi una rinuncia al proposto ricorso ed una precisa e
consapevole volontà di definire l’accertamento in via stragiudiziale, per i vantaggi ad
essa connessi, ciò che aveva “reso definitivo il rapporto tributario, rendendolo
Siciliani Francesco ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.19 e 32
D.L. 429/82) il ricorrente si duole che il giudicante non abbia accolto la tesi della
nullità derivata dell’iscrizione a ruolo per conseguenza ed effetto della nullità degli
avvisi di accertamento ed in considerazione della declaratoria di illegittimità
costituzionale pronunciata con la richiamata sentenza n.175/1986.
La censura appare fondata e se ne propone l’accoglimento.
Ed invero questa Corte ha già avuto modo di esprimere in numerosi arresti il
principio di diritto che si attaglia alle fattispecie analoghe a quello di causa. Per tutte
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4549 del 01/03/2006:”La sentenza della Corte costituzionale
n. 175 del 1986 – con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione
dell’art. 3 della Cost., dell’art. 16 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7
agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o
d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino
alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982) – non determina
automaticamente, insieme all’annullamento della norma dichiarata incostituzionale,
anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio
1982, bensì soltanto l’invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal
condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora “pendenti” nel giorno successivo alla
data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità: vale a dire, quelli in cui
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insensibile alla pronuncia della Corte Costituzionale”.

il contribuente – cui sia stata notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14
luglio 1982 – abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 16 del
decreto legge del 1982 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l’avviso
stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato
dalla Corte costituzionale; altrimenti operando l’incontestabilità del rapporto
irrevocabilità della dichiarazione, sancita dall’art. 32, primo comma, del d.l. n. 429
del 1982 e di definitività dell’accertamento per omessa tempestiva impugnazione, per
pregressa conclusione del relativo giudizio in senso sfavorevole al contribuente,
ovvero – come nel caso di specie – per abbandono o estinzione del giudizio stesso”.
La vicenda oggetto di controversia (per come è stata scandita dalla parte ricorrente,
senza che l’Agenzia costituendosi ne abbia contestato la ricostruzione) è proprio
quella considerata da questa Corte nell’ipotesi eccettuativa, avendo l’odierno
ricorrente non solo presentato dichiarazione integrativa ma anche impugnato gli
avvisi di accertamento sino ad ottenerne l’annullamento con decisione passata in cosa
giudicata, sicché non risulta —per quanto qui è dato di apprezzare- che possa
considerarsi “de plano”, come presupposto di fatto per la soluzione della
controversia, quello della definitività degli avvisi di accertamento, definitività
desunta dal giudicante del merito sulla scorta di una presunta “rinuncia”, che invece
appare incompatibile con l’impugnazione degli avvisi di accertamento sfociata nel
loro definitivo annullamento.
Poiché, insomma, il giudice del merito non si è attenuto al principio di diritto sopra
trascritto, la pronuncia qui impugnata merita senz’altro cassazione, sicché poi la
Corte potrà rimettere la lite al medesimo giudice del merito (da identificarsi nella
CTR Puglia) onde questi possa acclarare se sussistono anche nella specie di causa i
presupposti di fatto enucleati nel principio di diritto sopra enunciato, e cioè se oltre
alla presentazione della dichiarazione integrativa la parte contribuente abbia anche
“tempestivamente impugnato l’avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge
di condono”, desumendone poi le necessarie conseguenze.
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tributario di condono, da considerarsi “definito” sulla base del congiunto effetto di

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 dicembre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

delle parti;

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