Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20045 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20045 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19375/2017 R.G. proposto da
SAVIO PAOLO, LADURNER NOTBURGA, da considerarsi, in difetto di
elezione di domicilio in Roma, ivi per legge domiciliati presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
WALTER ZIDARICH;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO DI FINANZ UNA HANDELSINITIATIVEN DI SAVIO P. &
CO’ SAS;
– intimata per regolamento di giurisdizione e di competenza avverso il
provvedimento del TRIBUNALE di BOLZANO, depositato il
07/07/2017;

Data pubblicazione: 30/07/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
Notburga” Ladurner e Paolo Savio proponbno, con atto ribn
articolato su motivi specifici e notificato il 18/07/2017, istanza di
regolamento di giurisdizione e di competenza – sulla base del solo
mandato conferito in calce all’atto di citazione in opposizione del

comunicata a mezzo pec il 10 successivo – dal Tribunale di Bolzano
nell’opposizione da loro proposta, ai sensi dell’art. 615 cod. proc.
civ., avverso l’ordine di liberazione del 03/03/2017 ad istanza del
Fallimento Finanz und Handelsinitiativen sas di Savio P. & co. s.a.s.;
non espleta attività difensiva l’intimato;
è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai
sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come
modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016,
n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
il ricorso, oltretutto gravemente carente dei requisiti di cui
all’art. 366 cod. proc. civ. in quanto privo di autonoma esposizione
dei fatti rispetto alla proposizione di censure, è improcedibile
quanto al regolamento di competenza e inammissibile quanto a
quello preventivo di giurisdiz’ione (o quanto ‘ad eventuale al(ra
impugnazione ivi ravvisabile per ragioni di giurisdizione);
quanto al primo profilo (preteso regolamento di competenza),
manca in atti la copia autentica del provvedimento impugnato
versata entro il termine di procedibilità previsto dall’art. 369 cod.
proc. civ., non potendo bastare quella sola rinvenuta, del tutto
informe o comunque priva di valida attestazione di autenticità o
Ric 2017 n 19375 sez. M3 – ud 27-06-2018
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06/04/2017 – per la riforma dell’ordinanza resa – il 07/07/2017,

conformità all’originale esistente nei registri informatici dell’Autorità
emittente;
quanto al secondo profilo, i ricorrenti pretendono di proporre il
regolamento” preventivo di

›ùiurisdizione – 2) qualunque alti-a

impugnazione per le relative ragioni – a mezzo di atto proposto da
avvocati non muniti di procura speciale, dichiarando essi stessi di
avvalersi del mandato in calce all’atto di citazione introduttivo del

giurisdizione, al cui procedimento si applicano le regole generali del
giudizio di legittimità e, quindi, la necessità di una procura speciale
(tra innumerevoli: Cass. Sez. U. 3203/91; Cass. Sez. U. ordd.
8371/06 e 526/10);
tanto esime dal rilevare la radicale inammissibilità della
proposta impugnazione anche sotto il preliminare rilievo che
l’ordinanza resa sull’istanza di sospensione di atto reso oggetto di
opposizione esecutiva (pure essendo quest’ultima correttamente
stata dispiegata, quale unico rimedio esperibile, avverso l’ordine di
liberazione del giudice dell’esecuzione immobiliare) non è giammai,
per pluridecennale giurisprudenza di legittimità, suscettibile di
regolamento di giurisdizione o di competenza o di autonoma
impugnazione per le rispettive ragioni: quanto al primo profilo,
perché in sede di processo esecutivo non vengono mai in
considerazione questioni di giurisdizione in senso tecnico
(fondandosi quella esecutiva del g.e. sulla presenza del titolo);
quanto al secondo, trattandosi di un provvedimento provvisorio e di
carattere meramente ordinatorio, inidoneo ad esprimere in via
,
definitivaVatta a pregiudicare gli eventuali diritti delle parti, la
volontà del giudicante sulla relativa questione;
l’istanza di regolamento preventivo di competenza va pertanto
dichiarata improcedibile e quella articolata sulle altre censure sulla
giurisdizione e sulla competenza inammissibile;
deve pure darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte
Ric. 2017 n 19375 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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giudizio di merito: ma tanto è precluso per il regolamento di

altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) e nulla conoscendosi
dell’esito di una eventuale istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato – della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione”dell’art. 13 cornhia 1-quater derd.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi
di impugnazione;

dichiara improcedibile l’istanza di regolamento di competenza
ed inammissibile quella di regolamento di giurisdizione od ogni
altra impugnazione ivi ravvisabile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da loro proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/06/2018.

p. q. m.

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