Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20045 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. III, 22/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 22/09/2010), n.20045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20490/2009 proposto da:

SOCIETA’ LA SIRENA DI ROCCO PRESTIPINO & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ODDINO

Domenico, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AELLE DI ADRIANA ANFOSSI & C. SAS in persona della

socia

accomandataria, legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato VILLANI Ludovico,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANFOSSI ARMANDO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

14.5.08, depositata l’1/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Stefano Santarelli (per

delega avv. Ludovico Villani) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.a.s. La Sirena di Rocco Prestipino e C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 1 luglio 2008, con la quale è stato rigettato l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Savona in una controversia con la s.a.s. Aelle di Adriana Anfossi e C., riguardo alla cessazione di un affitto d’azienda.

Al ricorso ha resistito con controricorso la s.a.s. Aelle.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e dovendo essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso – come, del resto, eccepito anche dalla resistente – appare inammissibile, perchè parte ricorrente non ha rispettato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c..

I due motivi che il ricorso prospetta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, infatti, non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, prescritto da detta norma, che è applicabile al ricorso – nonostante la sua abrogazione da parte della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) – in ragione del combinato disposto del comma 1 e del comma 5 dell’art. 58 della stessa legge. In particolare, nella specie il ricorso è stato notificato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge de qua, ma la norma dell’art. 366 bis, riguardo alla controversia era rimasta ultrattiva ai sensi del comma 5 suindicato e, quindi, parte ricorrente avrebbe dovuto osservarla”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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