Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20045 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 06/10/2016), n.20045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9319-2011 proposto da:

G.M., nella qualità di amministratrice di sostegno del Sig.

B.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

PIERGIOVANNI ALLEVA, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CARISAP – CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato

CARLO FERZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/06/2010 r.g.n. 901/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato DEL DUCA VINCENZO per delega verbale Avvocato ALLEVA

PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

B.E. conveniva in giudizio Carisap-Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A., allegando di essere stato dipendente sino al (OMISSIS) della predetta società, in qualità di funzionario dal (OMISSIS); che gli accordi aziendali avevano suddiviso la categoria dei funzionari dapprima in tre gradi (contratto 8/6/1993) e poi in cinque gradi (contratto 24/4/1997); che tale suddivisione o scala classificatoria era illegittima, perchè non basata sul contenuto delle mansioni o gerarchia di funzioni, ma solo su differenze di retribuzione, in relazione al diverso importo dell’indennità di funzione. Rilevava l’illegittimità di tale regolamentazione in forza di precedente sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 593/sette luglio 2000 (resa tra CARISAP e tre suoi funzionari), nonchè per contrarietà al disposto dell’art. 2103 c.c. e art. 96 disp. att. c.c., nonchè per contrarietà alla contrattazione collettiva nazionale (art. 3, commi3 e 18 CCNL 16/6/1995) e a qualsiasi criterio razionale.

Tanto premesso, il ricorrente (premesso che era stato inquadrato dapprima nel terzo e poi nel secondo grado), chiedeva (essendo stato inquadrato nel grado minimo), l’accertamento del vantato diritto a che gli fosse attribuita l’indennità di funzione prevista per il grado massimo o, in subordine per il grado medio di funzionario, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze (di stipendio, di trattamento di fine rapporto, di incentivo all’esodo, di prestazioni di previdenza integrativa aziendale, oltre che di contribuzione previdenziale).

Il giudice di primo grado, ritenuta la nullità della clausola relativa alla graduazione per contrarietà a norma imperativa (individuata nel principio di necessaria correlazione tra mansioni, qualifica e corrispondente trattamento retributivo enucleabili dall’art. 96 disp. att. c.c. e dall’art. 2103 c.c.), riteneva criterio correttivo utile quello della determinazione dell’importo intermedio previsto dalle parti collettive aziendali nell’ambito del ventaglio della graduazione. Pertanto, all’esito di apposita c.t.u., condannava la convenuta al pagamento delle relative differenze (Euro 14.808,82 per differenze stipendiali, Euro 2492,48 per t.f.r., oltre accessori, differenze per indennità di funzione da computarsi sul trattamento di previdenza integrativa da liquidarsi in separata sede ed oltre a contributi previdenziali relativi alle pretese differenze).

A seguito di impugnazione di Carisap-Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (con impugnazione incidentale del B., volta ad ottenere l’importo massimo dallo stesso richiesto) la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 206 del 21 aprile – 29 giugno 2010, richiamata la disciplina della nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c., sulla scorta della quale l’ex dipendente rivendicava le spettanze collegate al grado massimo della scala, osservava che, in mancanza di essenzialità della clausola colpita da nullità, doveva ritenersi operante il principio di conservazione del contratto, con inserimento di diritto di clausole ex art. 1339 c.c.. Di conseguenza, l’unico importo della indennità di funzione, che poteva essere preteso da tutti i funzionari in forza della clausola depurata dalla graduazione, era quello più basso, non ravvisandosi norme che imponessero l’adozione di un valore specifico nell’ambito del ventaglio previsto dalle parti. Rilevava che l’attribuzione di importi dell’indennità di funzione superiori al minimo era da qualificare, per la parte eccedente, come riconoscimento di un superminimo a discrezione del datore di lavoro.

In riforma della sentenza di primo grado rigettava, pertanto, la Corte marchigiana la domanda del B., così assorbito l’appello incidentale, spese compensate.

Avverso l’anzidetta pronuncia, G.M., quale l’amministratrice di sostegno in favore di B.E., proponeva ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, deducendo falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. e dell’art. 2077 c.c., nonchè contraddittorietà della motivazione.

Rilevava che se la nullità riguardava l’articolazione in cinque qualifiche, nulla autorizzava a dire che l’unica qualifica esistente fosse quella per la quale l’accordo illegittimo ipotizzava il valore retributivo più basso, così come era erroneo sul piano logico l’assunto, secondo il quale gli altri quattro valori costituivano espressione del potere datoriale di concedere superminimi individuali o collettivi.

La Carisap-Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. resisteva con controricorso.

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. per entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va respinto, ritenendo il collegio di dover dare continuità alla giurisprudenza formatasi presso questo giudice di legittimità in casi del tutto analoghi a quello di cui si discute in questa sede (v. Cass. lav. nn. 354, 357, 703, 820, 821 e 822 del 2016, nonchè nn. 981 e 982 del 07/10/2015 – 20/01/2016, relative ad altrettante controversie instaurate nei confronti di CARISAP – CASSA di RISPARMIO di ASCOLI PICENO S.p.a.).

Ed invero, premesso che anche in questo giudizio non risulta, ritualmente, essere stata prodotta copia integrale del contratto collettivo, della cui nullità si discute (documento indispensabile ai fini della valutazione in ordine alla dedotta nullità e alle sue conseguenze), donde l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, l’impugnazione ad ogni modo appare infondata alla stregua di quanto desumibile dagli atti, sulla scorta delle medesime argomentazioni svolte con le succitate precedenti sentenze di questa Corte in relazione a fatti pressochè identici a quelli di cui è qui processo.

Di conseguenza, la pronuncia della Corte territoriale appare, per un verso, rispettosa della disciplina attinente alla nullità parziale del contratto, poichè in essa si indica un criterio obiettivo per la sostituzione delle clausole dichiarate nulle; per altro verso, non contrastante con il disposto dell’art. 2077 c.c., poichè, travolta dalla nullità la clausola contrattuale, alla medesima non può attribuirsi alcuna efficacia alla stregua della citata disposizione.

Quanto, poi, ai rilievi attinenti a presunti vizi motivazionali riguardo alla scelta del “grado” assegnabile, va osservato che gli stessi investono sostanzialmente valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità, posto che il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità nei limiti di quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, revisione che si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, estranea alla funzione attribuita dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. 4- n. 3161 del 05/03/2002, Cass. 6- 5 n. 91 del 07/01/2014).

Nessuna rilevanza in termini di decisività possono assumere, infine, i profili di censura attinenti alla qualificazione come superminimi a discrezione del datore di lavoro degli importi superiori eventualmente corrisposti per indennità di funzione, profili che investono argomentazioni eccedenti il nucleo motivazionale essenziale della decisione ed estranee alla ratio decidendi che sostiene la medesima.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. L’esito alterno delle fasi processuali giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e dichiara compensate tra le parti le relative spese.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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