Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20044 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20044 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 15687-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DE GIRONIMO ROMANA;

– intimata avverso la sentenza n. 432/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 14.4.2010,
depositata il 06/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Data pubblicazione: 30/08/2013

-1

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 15687 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

q

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto : litisconsorzio

1. L’agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio – Latina n. 432/39 /10 del 6 maggio
2010 che
accoglieva l’appello della contribuente affermando la nullità di avviso di accertamento
per i redditi dell’anno 2003 derivanti dalla partecipazione alla società di persone
Cappuccia Angelo e c..
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso deve essere accolto. Invero la Commissione di merito ha dato atto che era
pendente altra controversia per i medesimi fatti nei confronti della società di persone
Cappuccia Angelo e c. . Vi era dunque un litisconsorzio necessario e il giudice di merito
doveva provvedere per la riunione dei procedimenti; ed invece ha accolto il ricorso della
sig.ra Romana Di Gironimo pur avendo diretta conoscenza che l’accoglimento del ricorso
nei confronti della società era avvenuto con sentenza non passata in giudicato.
4. La controversia deve quindi essere rimessa al giudice di primo grado per la realizzazione del
litisconsorzio con la società e con l’altro socio.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 10 luglio 2013

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Reg. Gen. 15687/2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Romana Di Gironimo

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