Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20044 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 24/09/2020), n.20044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 09266/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

F.L. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avv.ti

Poidimani Vincenzo e Bianca Salvatore, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’avv. Russo Ornella, in Roma via Monte Zebio

19;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 10/19/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il

13 ottobre 2015.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 15 novembre 2013 dal

Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale De Augustinis

Umberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Uditi l’avv. Di Leo Generoso per la ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.L. impugnò il provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle Entrate, sull’istanza di rimborso della prima rata dell’imposta sostitutiva versata sui redditi da plusvalenza di un terreno agricolo, già pervenutole per successione ereditaria, che aveva successivamente alienato in carenza di una acquisita vocazione edificatoria.

Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che, con sentenza depositata il 13 ottobre 2015, lo respinse, confermando il diritto della contribuente ad ottenere l’invocato rimborso.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso F.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo lamenta la ricorrente la violazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 91, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. a) e b), (il TUIR), poichè il giudice di merito ha ritenuto che dopo il pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi ricavati da plusvalenza a seguito di cessione di immobili, la contribuente potesse revocare la scelta di usufruire della tassazione in base allo speciale regime normativo vigente all’epoca della scelta.

1.1. Il motivo è fondato.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), nel testo applicabile ratione temporis, costituiscono “redditi diversi” in ogni caso “le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Ora, per determinare le dette plusvalenze, la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, comma 1, accordò al contribuente la facoltà – prorogata, dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91, fino al 30 giugno 2008 – relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti, di assumere, “in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore fosse assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

E detta imposta sostitutiva venne fissata dalla ridetta legge, art. 7, comma 2, nella misura del 4 per cento del valore del bene determinato in base alla descritta perizia giurata.

1.2. Orbene, nella vicenda all’esame di questa Corte, non può dubitarsi che attraverso la redazione della perizia giurata e il pagamento della prima rata dell’imposta sostituiva sui redditi, la contribuente intese avvalersi del regime previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, in relazione al terreno ricevuto in successione ereditaria; e ciò in vista della programmata cessione a titolo oneroso del detto terreno.

E questa Corte ha già chiarito che in materia di plusvalenze, l’imposta sostitutiva D.Lgs. n. 448 del 2001, ex art. 7, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 (Cass. 02/08/2017, n. 19215; Cass. 20/12/2016, n. 26317).

E’ irrilevante, in sostanza, la circostanza che al momento della effettiva cessione il detto terreno non possedesse alcuna vocazione edificatoria e, quindi, la contribuente ai sensi dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), non fosse tenuta a versare alcunchè all’erario a titolo di redditi diversi, avendo in precedenza la medesima liberamente scelto di avvalersi dello speciale regime previsto dalla legge del 2001, corrispondendo spontaneamente la prima rata dell’imposta sostitutiva determinata sulla base della perizia giurata di stima dalla medesima prodotta.

Ha errato, quindi, la commissione tributaria regionale nel ritenere che la scelta della contribuente potesse essere successivamente oggetto di ripensamento, solo perchè il bene venduto non aveva successivamente acquisito alcuna vocazione edificatoria e, dunque, in concreto il pagamento dell’imposta sostituiva doveva intervenire pure in assenza di un reddito diverso conseguito dalla contribuente.

4. In definitiva, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso originario della contribuente, priva di alcun diritto al rimborso delle rate già versate dell’imposta sostitutiva ancora effettivamente dovuta.

5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese della fase di merito tra le parti, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito respinge il ricorso originario della contribuente.

Compensa integralmente le spese del giudizio di merito tra le parti; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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