Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20044 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2918/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Farmaceutica Cooperativa Pavese Farcopa Soc. Coop. a r.l.,

rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Leone e Antonella Giglio,

con domicilio eletto in Roma, via Gramsci 14, presso lo studio

dell’avv. Antonella Giglio;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n 82133/08, depositata il 18 dicembre 2008;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi l’avv. dello stato Pietro Garofoli e per la società, l’avv.

MAURIZIO LEONE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Varese ha accolto il ricorso della contribuente contro avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, furono recuperati a tassazione, ai fini Irpeg e Irap, costi ritenuti non deducibili per violazione del criterio di competenza, nonchè l’Iva versata in meno con riferimento a note di credito, emesse per premi fedeltà su obiettivi o in diminuzione di corrispettivi fatturati. Al riguardo l’Amministrazione finanziaria rilevava che le note di credito erano state emesse con aliquota del 20%, anche in riferimento a ricavi fatturati con aliquota ridotta del 4% e del 10% o a operazioni non soggette a Iva.

La sentenza, impugnata dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr), la cui decisione è oggetto del presente ricorso per Cassazione, proposto dalla Agenzia delle entrate sulla base di dodici motivi.

La contribuente ha reagito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia.

Il primo motivo ha riguardo al fatto che la Ctr avrebbe riconosciuto la deducibilità, nell’anno di imposta 2003, dei compensi del collegio sindacale, ritenendo erroneamente che le relative prestazioni fossero state ultimate nell’anno di riferimento.

Il secondo motivo riflette una ripresa per costi per prestazioni professionali di competenza del 2002, indicate nel relativo bilancio come fatture da ricevere, e registrate, al ricevimento della fattura nell’anno successivo, nel conto “spese legali e professionali” dell’esercizio 2003.

Il terzo motivo riflette la ripresa (n. 28 dell’avviso di accertamento), che riguardava il costo di buste termiche, che la contribuente aveva considerato beni di uso durevole, detraendosi nell’anno 2003, una corrispondente quota di ammortamento. Diversamente l’Ufficio aveva negato che si trattasse di beni di uso durevole, per cui il costo doveva essere dedotto per intero nel precedente anno di acquisto.

La Ctr ha dato ragione alla contribuente e la relativa statuizione è impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67.

La medesima statuizione è poi impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 42, per violazione dell’art. 115 c.p.c., e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia. Il motivo riflette il rilievo riguardante la deduzione di costi per tessere autostradali, in assenza di prova che essi fossero stati sostenuti per finalità aziendali.

Con il quinto motivo si deduce la motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia. Si discuteva di premi accordati alle farmacie che avessero raggiunto un certo fatturato nell’ambito di un certo periodo. L’Agenzia delle entrate, considerato che detti premi si riferivano in parte ad acquisti effettuati dalle farmacie nel 2002, aveva ritenuto che essi fossero in parte certi nell’an e nel quantum già nel 2002, annualità nella quale andavano pertanto spesati. La contribuente aveva replicato che, seppure gli acquisti si riferissero al 2002, la certezza del premio poteva aversi solo a fine periodo; essendosi questo compiuto nel 2003, i premi erano interamente deducibili in tale annualità.

Il sesto motivo riguarda la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 74 e 75, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo riflette la ripresa riguardante spese per prestazioni professionali per adeguamento dell’organizzazione aziendale al fine di ottenere la c.d. certificazione di qualità, spese interamente dedotte nell’anno di sostenimento e che invece l’Ufficio aveva ritenuto deducibili nella misura di 1/5, ritenendoli costi pluriennali deducibili pertanto solo nella misura di 1/5 nell’anno 2003.

Tutti gli altri motivi riflettono la ripresa ai fini Iva relativa al fatto che la contribuente aveva emesso note di credito con aliquota del 20% per premi su obiettivi o comunque in diminuzione di corrispettivi fatturati con aliquota inferiore o in riferimento a operazioni non soggette a Iva.

La Ctr ha riconosciuto legittimo tale modo di procedere, ritenendo che sui premi calcolati sul valore complessivo degli imponibili fatturati alle diverse aliquote, fosse “ragionevole applicare l’aliquota ordinaria”, mentre l’Agenzia delle entrate sostiene che l’imposta deve essere accreditata nella stessa misura in cui era stata addebitata sulla fattura relativa alla operazione originaria.

2. Il ricorso è inammissibile.

Esso, come eccepito dal Procuratore generale nella discussione in pubblica udienza, è costituito da 127 pagine, di cui le prime 85 pagine dedicate all’esposizione dei fatti di causa.

Di queste 85 pagine:

– le prime 24 pagine contengono l’integrale trascrizione dell’avviso di accertamento;

– le pagine da 24 a 44 contengono l’integrale trascrizione del ricorso del contribuente alla Commissione tributaria provinciale di Pavia;

– le pagine da 44 a 49 contengono l’integrale trascrizione della sentenza di primo grado;

– le pagine da 50 a 77 contengono l’integrale trascrizione dell’atto di appello;

– le pagine da 77 a 85 la trascrizione della sentenza della Ctr oggetto del ricorso.

Ciò premesso in fatto, vale osservare che l’art. 366 c.p.c. richiede tra i requisiti previsti a pena di inammissibilità del ricorso l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, peraltro, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate, cioè, ma con adeguata sintesi, le domande introduttive, le vicende del primo grado e della decisione d’appello: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso.

Il citato art. 366 c.p.c. è difatti posto a tutela dell’imprescindibile esigenza del ricorso, che deve contenere quanto occorre al giudice di legittimità per comprendere la questione di diritto portata al suo esame. La Suprema Corte ha puntualizzato tale ratio, consistente nell’obiettivo di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione al cd. fondo delle questioni, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa della parte (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU), nonchè di evitare di gravare sia lo Stato, sia le parti di oneri processuali superflui, donde, per il difensore l’adempimento del preciso dovere processuale, il cui mancato rispetto espone il ricorrente alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 19100/2006).

Se manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, il ricorso è inammissibile (Cass. S.U., n. 11308/2014; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 15808/2008; Cass. n. 2097/2007).

Sui caratteri che l’esposizione sommaria dei fatti di causa, a pena di inammissibilità, deve possedere, questa Corte ha inoltre più volte ribadito che il precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo così particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata, come si è detto, ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 24 luglio 2013, n. 18020; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2527).

Tale modalità di confezionamento del ricorso per cassazione si pone infatti in evidente violazione del menzionato precetto, dovendo essere l’esposizione dei fatti “sommaria”, il che comporta che l’espositiva debba contenere il necessario e non il superfluo: e, pur volendo interpretare in una prospettiva massimamente elastica la formula contenuta nell’art. 366 citato, il requisito dell’esposizione sommaria non può certo dirsi soddisfatto laddove il ricorso, sia pur congegnato attraverso la giustapposizione di atti successivi, non sia almeno accompagnato da una comprensibile sintesi riassuntiva, rispondente alla previsione normativa, tale da indurre a considerare il complesso degli come un “di più” che non nuoccia alla validità del ricorso.

Sintesi riassuntiva della quale, nel caso di specie, non v’è traccia, mentre è palese la difformità del ricorso proposto dalla previsione normativa, se è vero che sono trascritti per intero anche l’intestazione e l’epigrafe degli atti processali e, quanto all’avviso di accertamento, questo è trascritto per intero, nonostante che i 38 rilievi in esso contenuti furono impugnati solo in parte dal contribuente.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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