Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20044 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. II, 06/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27929/2011 proposto da:

F.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

TRASTEVERE 244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO DE

LIGUORI;

– ricorrente –

contro

D.G.B., D.S.R., D.S.A.,

D.S.G., DE.SI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO, 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MILARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO SGUANCI;

– controricorrenti –

e contro

DE.SI.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1398/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato FASSARI Claudio, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato SGUANCI Alfredo, difensore della resistente che si

riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità

deposita ex art. 372 c.p.c.; rigetto del ricorso, condanna spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 15 luglio 1999, De.Si.Gi. e D.G.B., proprietari di un terraneo con pertinente localetto e sottostante scantinato sito in (OMISSIS), convennero davanti al Tribunale di Torre Annunziata (sezione distaccata di Sorrento), il vicino F.A. esponendo:

– che a confine con il loro immobile insisteva una porzione immobiliare di proprietà del convenuto, in origine terreno e capannone;

– che nell’anno (OMISSIS) il F. aveva effettuato una serie di lavori edili, richiedendo al Sindaco l’autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nel rifacimento del massetto di pendenza e del manto di asfalto, sostituzione della copertura in lamiera con tegole alla napoletana, rifacimento degli intonaci interni ed esterni, sostituzione degli infissi e delle vecchie pavimentazioni;

– che il convenuto, in violazione dell’autorizzazione amministrativa conseguita, aveva effettuato invece una serie di lavori in ampliamento della sua proprietà, realizzando nuove fabbriche con struttura in muratura e copertura a tegole;

– che le fabbriche con copertura a tegole, oltre a essere abusive, perchè eseguite in assenza di titolo abilitativo e/o comunque in violazione dell’autorizzazione conseguita, violavano le norme sulle distanze tra costruzioni (P.R.G. del Comune di Vico Equense, adottato con Delib. 16 gennaio 1982, n. 2 dal Commissario ad acta e approvato dall’amministrazione provinciale di Napoli il 2.12.86).

Tanto premesso, gli attori domandarono al Tribunale: 1) che fosse dichiarata illegittima la frontistante costruzione in ampliamento eseguita dal convenuto in violazione della normativa di P.R.G. in materia di distanze e, per l’effetto, che il medesimo convenuto fosse condannato alla demolizione di tali opere con ripristino dello stato dei luoghi; 2) che il F. fosse condannato al risarcimento dei danni da quantificarsi in Lire 150.000.000 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia e da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.

2 Il F. si oppose alla domanda obiettando:

– che la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo non rispondeva a verità;

– che gli attori erano stati conduttori per oltre trenta anni degli immobili da loro considerati inesistenti, e che invece si trovavano nel fondo da tempo immemorabile;

– che gli stessi attori in altri atti e giudizi avevano sostenuto di avere costruito la baracca adiacente la loro proprietà oltre venti anni addietro;

– che i manufatti ubicati sul fondo di sua proprietà consistevano in un capannone in laterizio di vetusta costruzione, oggetto dell’intervento manutentivo di cui all’autorizzazione sindacale, e nella baracca avente copertura in lamiera, insistente a confine con il manufatto degli attori, e quindi in un cortile;

– che gli attori in precedenza avevano impiantato nella baracca del convenuto, descritta come inesistente, un impianto di molitura che sfociava nel locali adiacenti, di proprietà attorea;

– che il cespite oggetto della domanda di riduzione in pristino era stato descritto nella sua reale consistenza già nell’anno 1962, in una perizia redatta per conto del Tribunale di Napoli dal CTU Dr. D.M., incaricato dal giudice delegato del fallimento G.A. (precedente proprietario del compendio immobiliare comprendente i beni poi acquistati da F.V., comune dante causa delle partì) di redigere perizia descrittiva ed estimativa degli immobili del fallito;

– che nel decreto di trasferimento emesso dal G.E. il 22.12.66 in favore dell’aggiudicatario F.V. si faceva riferimento al fabbricato rustico ed urbano, con annesso terreno adibito a corte e a cortile, sul quale sono state realizzate tre porcilaie e un capannone, e che il capannone era quello ancora esistente, mentre sul luogo delle porcilaie insisteva ora la baracca con copertura in lamiere;

– che lo stato dei luoghi era rimasto sostanzialmente immutato nel tempo, in quanto la baracca in lamiera, legno e laterizio era stata eretta quantomeno da un ventennio sul suolo già occupato dalle porcilaie;

– che egli si era limitato a realizzare i lavori di ristrutturazione delle costruzioni esistenti nel rispetto dell’autorizzazione sindacale e che non vi era stata modificazione della destinazione d’uso del capannone.

Domandò pertanto il rigetto della domanda e in ogni caso chiese che fosse accertata e dichiarata l’avvenuta edificazione da oltre un ventennio del capannone e della baracca con copertura in lamiera, ritenendo decorso il termine per l’acquisto per usucapione della servitù di erigere e mantenere fabbriche in aderenza al manufatto degli attori; chiese altresì accertarsi che i lavori di manutenzione, eseguiti nel (OMISSIS) in conformità all’autorizzazione sindacale, non avevano comportato alcuna violazione delle distanze legali in danno degli attori.

2 Dopo avere disposto una consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, con sentenza depositata il 13 giugno 2006 accolse parzialmente la pretesa degli attori e condannò il F. alla demolizione dell’opera identificata con la lettera E nella consulenza tecnica d’ufficio in atti, sino alla distanza di dieci metri dall’edificio degli istanti e al ripristino dello stato dei luoghi, rigettando nel resto la domanda.

Respinse la riconvenzionale proposta dal convenuto e compensò le spese processuali in ragione di due quinti, con condanna del F. al pagamento della residua parte in favore degli attori.

3. Avverso la sentenza propose appello il F., lamentando l’errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, nonchè l’erronea applicazione dello strumento urbanistico in vigore e la regolazione delle spese.

Si costituirono il D.S. e la D.G. contestando la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiesero il rigetto; proposero a loro volta appello incidentale chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, fosse accolta la domanda di risarcimento danni.

Con sentenza depositata il 27 aprile 2011, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato entrambe le impugnazioni compensando integralmente le spese del giudizio.

Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte napoletana ha rilevato che il manufatto – diverso da quello preesistente – risultava realizzato dopo il (OMISSIS) e pertanto non rispettava il distacco minimo di dieci metri imposto dal Piano Regolatore Generale di Vico Equense approvato nel 1986 e pubblicato nel 1987.

4 Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il F. sulla base di tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., a cui resisistono con controricorso corredato da memoria la D.G. e gli altri eredi di D.S.G. (nelle more deceduto).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1-2 Con il primo motivo il F. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), la falsa applicazione degli artt. 949 e 2967 c.c., nonchè l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, e l’omessa motivazione in ordine all’eccezione principale da lui sollevata nella comparsa di costituzione e risposta, oltre che il travisamento delle risultanze processuali: la Corte di Appello, secondo il ricorrente, è pervenuta al rigetto dell’appello proposto in via principale perchè ha addossato al convenuto l’onere probatorio di elementi costituenti presupposti dell’azione di controparte, ponendo la propria attenzione sulla eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione del diritto di servitù, proposta dal convenuto in primo grado in via meramente gradata ed al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria nella denegata ipotesi in cui il Giudice di prime cure l’avesse ritenuta fondata. Non sarebbe pertanto stato soddisfatto l’onere della prova che gravava sull’attore in merito alla realizzazione ex novo del manufatto oggetto della controversia.

Con il secondo motivo si deduce sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame di fatti e documenti allegati ai fini della decisione, nonchè l’insufficiente motivazione in merito alla mancata considerazione delle risultanze della CTU. Si deduce altresì la violazione e falsa applicazione dell’art 873 c.c. e del PRG 2 dicembre 1986 di Vico Equense, approvato dalla Provincia di Napoli, in relazione alla L. n. 457 del 1978, art. 31, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi.

Le due censure – che ben si prestano a trattazione unitaria – sono infondate.

A norma dell’art. 2697 c.c., chiunque chieda l’attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, è tenuto a provare i fatti da cui fa discendere tale diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, costituenti le condizioni positive della pretesa, tranne quelli che siano riconosciuti, in maniera esplicita oppure implicita, dalla controparte.

Nel caso di specie,la Corte d’Appello ha accertato che gli attori avevano provato la data di edificazione da parte del convenuto (dopo il (OMISSIS), stando alla ricostruzione del CTU), nonchè la non coincidenza dell’opera rispetto al manufatto preesistente e il contrasto con la normativa urbanistica in vigore all’epoca in materia di distanze (PRG approvato il 2.12.1986 e pubblicato sul BURC n. 9 del 19.2.1987); ha osservato altresì che sarebbe stato onere del convenuto fornire la prova del proprio assunto (identità della costruzione rispetto a quella preesistente e in subordine, decorso del termine per l’usucapione della servitù di costruire a distanza illegale), prova nel caso di specie non assolta.

Di tale convincimento la Corte napoletana ha dato conto attraverso un percorso argomentativo chiaro, privo di vizi logici e giuridicamente corretto perchè fondato su una corretta applicazione della regola dell’onere probatorio nell’azione negatoria servitutis (nel cui schema, come è noto, rientra quella volta ad ottenere dal vicino il rispetto delle distanze legali).

La critica alla motivazione della sentenza impugnata, tipicamente fattuale, si risolve, invece, in una alternativa ricostruzione della vicenda e pertanto non coglie nel segno. E’ opportuno ricordare, al riguardo, che secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso di specie, come si è visto, si è certamente al di fuori di tali ipotesi estrema.

3 Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia infine ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del PRG 2 dicembre 1986 del Comune di Vico Equense, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 877. Si sostiene che il PRG richiamato, pur se approvato dall’amministrazione provinciale, all’epoca dei fatti non aveva ancora completato l’iter perfezionativo e, quindi, non era applicabile quale regolamento integratore del codice civile, giusto il rinvio ex art. 873 c.c.. A sostegno della censura si richiama una sentenza della stessa Corte d’Appello di Napoli (la n. 186/2011). Con la memoria ex art. 378 c.p.c., si insiste nella predetta tesi difensiva Il motivo è privo di autosufficienza e come tale inammissibile (art. 366 c.p.c., n. 6).

La Corte d’Appello ha accertato che la costruzione è stata realizzata nel (OMISSIS) e quindi sotto il vigore di un PRG che imponeva, nella zona C (in cui si trovavano gli immobili) un distacco minimo di dieci metri tra costruzioni. La Corte di merito ha precisato che il PRG in questione risultava approvato il 2.12.1986 e pubblicato sul BURC n. 9 del 19.2.1987.

Una tale affermazione avrebbe dovuto essere specificamente censurata dal ricorrente con la trascrizione dell’estratto del BURC richiamato dal giudice di merito o con l’allegazione di copia dello stesso. Solo a questo punto, superato il vaglio di ammissibilità della censura, poteva darsi ingresso alla attività di verifica della operatività del Piano Regolatore che il ricorrente oggi pone in discussione, anche perchè la pronuncia di merito invocata a sostegno della tesi non risulta neppure allegata al ricorso nè si sa se essa sia passata in giudicato.

Le norme di attuazione del PRG (approvate con Decreto Presidente Regione Campania del 31.1.2003) che sono state prodotte in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., non sciolgono il nodo iniziale rappresentato dalla affermazione della Corte d’Appello (circa la vigenza, all’epoca, di altro Piano, regolarmente pubblicato) non specificamente censurata dal ricorrente.

Il ricorso non è pertanto idoneo a scalfire l’affermazione della Corte d’Appello sulla normativa applicabile e pertanto va respinto con addebito di spese alla parte ricorrente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700.00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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