Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20043 del 30/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20043 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
C L)
sul ricorso 9354-2011 proposto da:
ERCOLANI NICOLA RCLNCL59B23F839S, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. PELOSI PIERPAOLO, giusta procura
speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente avverso la sentenza n. 28/51/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 15.1.2010, depositata il 12/02/2010;
Data pubblicazione: 30/08/2013
I
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Ric. 2011 n. 09354 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-
1. Il sig. Nicola Ercolani ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
2010 che
Tributaria Regionale della Campania n. 28/51 /10 del 12 febbraio
accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando la validità. di avviso di accertamento emesso
nei confronti del contribuente per i redditi dell’anno 1993 derivanti dalla partecipazione alla
società di persona “Pintoro Ercolani”
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria.
3. Il ricorso deve essere accolto. Invero la Commissione di merito ha dato atto che era
pendente altra controversia per i medesimi fatti nei confronti della società -Pintoro
Ercolani”. Vi era dunque un litisconsorzio necessario e il giudice di merito doveva
provvedere per la riunione dei procedimenti; ed invece ha respinto il ricorso del sig. Nicola
Ercolani, avendo appreso del rigetto del ricorso nei confronti della società, avvenuto con
sentenza non passata in giudicato (la sentenza da’ atto che contro tale sentenza è stato
proposto ricorso per cassazione) e non opponibile a Nicola Ercolani.
4. La controversia deve quindi essere rimessa al giudice di primo grado per la realizzazione del
litisconsorzio con la società e con l’altro socio.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 10 luglio 2013
Il presidente e relatore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: litisconsorzio
Reg. Gen. 9354/2011
RICORRENTE: Nicola Ercolani
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE