Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20043 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20043 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 27/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10512/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

CARRANO Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Marta DE
NIANINCORN ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n.
2, presso lo studio legale dell’avv. Alfredo PLACIDI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

E.

nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,

– controrkorrente a ricorso incidentale avverso la sentenza n. 5492/44/2016 della Commissione tributaria
regionale della LOMBARDIA, depositata il 25/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che:
— in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di
accertamento ai fini IVA per gli anni d’imposta 2005 e 2006, notificati
rispettivamente in data 6 e 7 marzo 2012, con cui l’amministrazione
finanziaria contestava a Giorgio Carrano l’utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti, con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia rigettava
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole
sentenza di primo grado e confermava l’annullamento degli atti impositivi
sostenendo la non applicabilità alla fattispecie del raddoppio dei termini di
accertamento per essere stata effettuata la comunicazione della notitia
aiminis

successivamente alla scadenza ordinaria dei termini di

accertamento;
—per la cassazione della sentenza di appello ricorre con unico motivo
l’Agenzia delle entrate, cui replica l’intimata con controricorso e ricorso
incidentale condizionato, cui l’Agenzia a sua volta replica con
controricorso;
— sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380
bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito
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alla via dei Portoghesi n. 12;

del quale il Carrano ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis,
secondo comma, ultima parte, c.p.c.
—il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;
Considerato che:

motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione
dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, lamenta che la CTR aveva
erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie il raddoppio dei
termini di accertamento per essere stata effettuata la comunicazione della
notitia criminis dopo la scadenza dei termini di decadenza ordinari, in virtù
dell’erronea applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla
disposizione di cui alla legge n. 208 del 2015, sopra citata;
— secondo il consolidato orientamento di questa Corte «In tema di
accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600
del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per VIVA, nella
versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di
seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di
denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini
di decadenza», come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella
sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di
accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte
dall’art. 1, commi da 130 a 132, della 1. n. 208 del 2015, attesa la
disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2
del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati»
(Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n. 26037 del 2016);

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—è fondato e va accolto, benché nei limiti di cui appresso si dirà, il

— che nelle citate pronunce la Corte ha avuto cura di precisare: a) che
«non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo
termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di
reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del
funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice;

estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta
archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione
penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la
formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una
sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche
in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e
processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n.
16728/16, cit.); c) che su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di
modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per
l’accertamento (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonché
d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento
relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31
dicembre 2016 siano stati già notificati — come nel caso in esame, in cui
l’atto impositivo risulta notificato in data 08/01/2014 — si applica la
disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato
modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente
salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in
vigore del predetto decreto;
— pertanto, con riferimento ad avvisi di accertamenti emessi e
notificati nell’anno 2012, come nella fattispecie, è del tutto indifferente la
data in cui viene effettuata la comunicazione di notizia di reato, e persino
l’omissione di quella comunicazione, perché quello che invece assume
rilevanza ai predetti fini è la circostanza, sub specie sussistente e, comunque,
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b) che tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di

non contestata, che le violazioni tributarie accertate integrino fatti anche
penalmente rilevanti;
—per tale ragione il raddoppio dei termini di accertamento non opera
con riferimento all’IRAP, pure oggetto di accertamento, posto che, «non
essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è

“raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile

ratione ternporis

(cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del
2017, n. 4758 e n. 14440 del 2018);
— il motivo di ricorso in esame va, pertanto, rigettato quanto alla
ripresa a fini IRAP ed accolto quanto alle altre imposte; la sentenza
impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla competente CTR per l’esame
delle questioni inerenti le predette imposte, rimaste assorbite;
—va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale con cui il
controricorrente ha riproposto le medesime domande proposte in grado
di appello e ritenute assorbite dalla CTR; infatti, il ricorso incidentale per
cassazione, anche se — come nel caso di specie — qualificato come
condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere
proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio
di appello, che non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non
accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poiché l’eventuale
accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette
domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio
(Cass., sent. n. 134 del 05/01/2017, Rv. 642189-01);
—la competente CM. provvederà anche alla regolamentazione delle
spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, dichiara
inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
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evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del

Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,

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