Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20043 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. III, 22/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 22/09/2010), n.20043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20447/2009 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

146, presso lo studio dell’avvocato LONGO TOMMASO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANNO Gian Paolo, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato LENER Leonardo,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avv. PETRACCA NICOLA

DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avv. RICCARDO DE LODI, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 673/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

5.5.09, depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. A.S. ha proposto ricorso per cassazione contro C.M. ed Q.E. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova dell’11 giungo 2009, con la quale è stato rigettato sia il suo appello principale, sia quello incidentale della C. avverso la sentenza resa in primo grado interpartes dal Tribunale di Chiavali.

Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi la C. ed il Q..

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e dovendo essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La resistente C. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – nella quale non si era dato atto della costituzione del Q. – si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, sia perchè mancante della indicazione del o dei motivi di ricorso su cui si fonda e, quindi, inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (siccome eccepito dalla resistente), sia perchè parte ricorrente – ove pure il o i motivi fossero enucleabili dallo svolgimento del ricorso, che non reca alcuna indicazione volta ad individuarli, non ha rispettato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Norma questa che è applicabile al ricorso – nonostante la sua abrogazione da parte della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) – in ragione del combinato disposto del comma 1 e del comma 5 dell’art. 58 della stessa legge. In particolare, nella specie il ricorso è stato notificato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge de qua, ma la norma dell’art. 366 bis, riguardo alla controversia era rimasta ultrattiva ai sensi del comma 5 su indicato e, quindi, parte ricorrente avrebbe dovuto osservarla”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi rilievi da parte del ricorrente.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuno dei resistenti.

Unitamente alla sua memoria, la resistente ha depositato nota spese relativa al procedimento ai sensi dell’art. 373 c.p.c., svoltosi davanti alla Corte territoriale nelle more del presente giudizio di cassazione, nonchè copia del ricorso ai sensi dell’art. 373 c.p.c., colà proposto il 28 ottobre 2009 dall’ A., copia del decreto di fissazione della comparizione delle parti in data 3 novembre 2009, copia della sua memoria difensiva nel procedimento de quo e copia del provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione in data 24 dicembre 2009.

Ha chiesto, quindi, liquidarsi le spese del relativo procedimento.

Senonchè, la C. non ha depositato nota dell’elenco documenti notificato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., alla parte ricorrente.

Per tale ragione l’istanza di liquidazione delle spese del detto procedimento non può essere liquidata.

E’ stato, infatti, precisato (Cass. n. 3341 del 2009) che “fra le spese del giudizio di Cassazione vanno liquidate, ove richieste dall’interessato con specifica e documentata istanza, che deve comprendere gli atti relativi, i quali debbono prodursi nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, anche quelle inerenti al procedimento per la sospensione della sentenza impugnata, di cui all’art. 373 cod. proc. civ.. Ciò, salvo il caso di accoglimento del ricorso e rimessione da parte della Corte al giudice di rinvio della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale eventualità anche le spese del detto procedimento si intendono rimesse al giudice di rinvio”.

Nella citata decisione si è osservato che la mancata notifica dell’elenco delle produzioni inerenti il subprocedimento ai sensi dell’art. 373 c.p.c., rende inammissibili le produzioni, a meno che all’udienza di discussione dinanzi alla Corte (o all’adunanza per la camera di consiglio) oppure – nel caso di deposito anteriore alla scadenza del termine per la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. – in quest’ultima, la controparte non accetti di interloquire sulle produzioni stesse.

Nella specie, la parte resistente ha depositato gli atti relativi al procedimento ai sensi dell’art. 373, unitamente alla memoria, ma senza notificarne un elenco alla controparte. Quest’ultima non è comparsa all’udienza e, quindi, non ha preso alcuna posizione su di essi. Ne discende che detti atti non sono esaminabili da questa Corte e, pertanto, l’istanza di liquidazione delle spese del detto procedimento è da rigettare per difetto di documentazione alla stregua del sopra riportato principio di diritto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore della C. in Euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, ed a favore del Q. in Euro milleseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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