Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20042 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CIAMPINO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, viale Trastevere n. 40 presso lo studio

dell’avv. Di Stefano, rappresentato e difeso dall’avv. Gerardi

Valerio;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

regionale del Lazio, sez. 4^, n. 48 depositata il 16 febbraio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.7.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per l’Amministrazione ricorrente, l’avvocato dello Stato

Marina Russo;

udito il. P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione della Difesa propose ricorso avverso avvisi di accertamento i.c.i. per gli anni 2001 e 2002 notificati dal Comune di Cassino in relazione ad immobili di sua proprietà.

A fondamento dei ricorsi, l’Amministrazione deduceva che gli immobili erano esenti dal tributo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, in quanto destinati a propri fini istituzionali e, segnatamente, ad alloggio di servizio per il proprio personale.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Ministero, dalla commissione regionale.

I giudici di appello osservarono che l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a non si applica ad alloggi, quali quelli oggetto della controversia, di proprietà degli enti, indicati dalla norma e concessi in locazione o in comodato ai dipendenti per esclusivo uso personale loro e delle relative famiglie, giacchè tale uso non può considerarsi rientrare strictu sensu nei fini istituzionali degli enti medesimi; non trascurarono, inoltre, di rilevare come molti degli alloggi oggetto della controversia risultavano concessi in godimento a soggetti in pensione o addirittura privi di qualsiasi collegamento funzionale con l’Amministrazione medesima.

Avverso la decisione di appello, l’Amministrazione della Difesa ha proposto ricorso per cassazione in due motivi ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione della Difesa – deducendo violazione del L. n. 497 del 1978, artt. 1, 5 e 6 – censura la decisione impugnata per non aver considerato che, per la peculiarità delle funzioni istituzionali del Ministero della Difesa, il relativo intero patrimonio alloggiativo concorre al soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce violazione dei limiti della giurisdizione tributaria, nella parte in cui, la decisione ha ritenuto suo onere dimostrare la ricorrenza dei presupposti dell’esenzione.

Le censure sono infondate.

Occorre, invero, osservare che questa Corte ha già reiteratamente affermato (cfr. Cass. 20850/10, 14094/10, 20577/05) che l’esenzione dall’i.c.i., prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e che, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.

Di tale criterio – la cui correttezza trova riscontro anche nel rilievo che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (cfr., tra le altre, Cass. 6925/ 381/06) – il giudice a quo ha fatto coerente applicazione, riscontrando peraltro, nel puntuale esercizio della propria giurisdizione, che, mentre molti degli alloggi oggetto della controversia apparivano concessi in godimento a soggetti privi di collegamento funzionale con l’Amministrazione, quest’ultima non aveva assolto l’onere della prova, su di lei incombente, in merito alla ricorrenza del presupposto oggettivo dell’evocata esenzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, l’Amministrazione della Difesa va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA