Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20042 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20042 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 10550-2017 proposto da:
ROMEO DOMENICO, ROMEO NIANUELA, ROMEO NOEMI,
nella qualità di eredi di LACOPINO LUCIA, elettivamente domidiiati
in ROMA, VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 119, presso lo
studio dell’avvocato ANNA LISA MARINO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LORIS MARIA NISI;

– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONAI_,E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

Data pubblicazione: 27/07/2018

NLVNUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA
VALENTE;
– controrkorrente avverso la sentenza n. 869/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 7 ottobre 2016, la Corte di Appello di Reggio
Calabria, in parziale riforma della decisione del primo giudice,
retrodatava il riconoscimento del diritto di Lucia Iacopino all’indennità
di accompagnamento dal marzo 2012 ( decorrenza questa stabilita
dal Tribunale) al 23 giugno 2010, all’esito dell’espletamento di una
nuova consulenza tecnica d’ufficio, e condannava l’INPS al
pagamento dei ratei maturati di detta prestazione in favore di
Domenico Romeo, Manuela Romeo e Noemi Romeo – eredi della
Iacopino deceduta il 12 luglio 2012 – dal 23 giugno 2010 al decesso
della predetta;
che

per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso

Domenico Romeo, Manuela Romeo e Noemi Romeo affidato a due
motivi cui resiste l’INPS con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ. in cui dissentono dalla proposta del relatore ed insistono per
l’accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 61 e 191 nonché 115 e 116 cod. proc. civ. e
Ric. 2017 n. 10550 sez. ML – ud. 24-05-2018
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REGGIO CALABRIA, depositata il 07/10/2016;

nullità della sentenza ( in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e
4, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale omesso di valutare
adeguatamente la cartella clinica relativa al ricovero avvenuto nel
gennaio 2009 – dalla quale la Iacopino risultava affetta da numerose
malattie e di gravità tale da comportarne la impossibilità alla
deambulazione sin dall’epoca della domanda amministrativa ( 27

appello senza motivare le ragioni per le quali non si era discostata dal
parere dell’ausiliario riconoscendo la decorrenza della prestazione
richiesta, quantomeno dal gennaio 2009, come avrebbe potuto quale
“peritus peritorum”; con il secondo motivo viene dedotta nullità della
sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 cod.
proc. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( in relazione
all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) in quanto il
giudice del gravame non aveva ammesso la ulteriore documentazione
prodotta già in primo grado, in sede di controdeduzioni alla CTU, dalla
quale emergeva uno stato invalidante della Iacopino di gravità tale da
renderla incapace di compiere autonomamente gli atti del vivere
quotidiano sin dall’epoca della domanda amministrativa;
che il primo motivo è inammissibile perché la dedotta violazione
dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza
che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti
attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che
ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla
base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al
di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di
disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016,
n. 11892/2016) così come la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una
prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente
apprezzabile (Cass. n. 11892/2016, n. 13960/2014, n. 20119/2009,
n. 26965/2007); peraltro, dalla lettura dell’impugnata sentenza
risulta che la Corte territoriale ha valutato la cartella clinica del
Ric. 2017 n. 10550 sez. ML – ud. 24-05-2018
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ottobre 2008) – uniformandosi alle conclusioni della CTU espletata in

gennaio 2009 rilevando come dalla stessa non emergessero elementi
tali da indurre a ritenere che la Iacopino non deambulasse
autonomamente ovvero versasse in condizioni tali da renderla non
autonoma. In effetti il motivo all’esame finisce con l’esprimere un
mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico
formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del

Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012;
Id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass.
n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi
deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va
indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali,
secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la
formulazione di una corretta diagnosi;
che del pari inammissibile è il secondo motivo in quanto la Corte di
appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare
i poteri istruttori ex art. 437 cod. proc. civ. per ammettere la
documentazione prodotta tardivamente in primo grado con una
motivazione sulla rilevanza di detta documentazione che, attenendo
al merito, non è sindacabile in questa sede. Il motivo è, inoltre,
inammissibile nella parte in cui lamenta l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio non presentando i requisiti di ammissibilità
fissati dall’art. 360, primo comma, n. 5, nella nuova formulazione
(introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b) D.L. n. 83/12, convertito in
legge n. 134/12) in quanto i fatti controversi da indagare (da non
confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati
manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale sicché neppure
potrebbe trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi
diversa da quella sostenuta dall’odierno ricorrente; inoltre, il vizio di
motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4
dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso
di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod.
proc. civ., configurabile solo nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di
Ric. 2017 n. 10550 sez. ML – ud. 24-05-2018
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convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo

’contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e di ‘motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 8053/14), laddove, invece, nel caso in esame, la
motivazione esiste e, peraltro, risulta anche adeguata;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va

che le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili
avendo i ricorrenti reso la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att.
cod. proc. civ.;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, spese non ripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018
Il Presidente

dichiarato inammissibile;

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