Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20042 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. II, 22/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9109/2009 proposto da:

P.L.V.K., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

BARBARINO Domenico, giusta procura speciale alle liti a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA, già MontePaschi Serit SpA – Concessione di

Catania, COMUNE DI CATANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6066/2008 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,

depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Catania con sentenza del 22 luglio 2008 respingeva l’opposizione proposta da P.L. avverso il comune di Catania e la SERIT Sicilia spa, per l’annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS), afferente a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3 aprile 2009; il comune è rimasto intimato. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio; ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, perchè la sentenza doveva essere impugnata con appello ex art. 339 c.p.c.. La relazione ex art. 380 bis c.p.c., e l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale sono stati ritualmente comunicati a parte ricorrente il 30 marzo 2010, mediante notifica in cancelleria, non avendo il ricorrente eletto domicilio in Roma (Cass. 18721/07; SI 11526/03).

Osserva il Collegio che preliminare all’esame della ammissibilità dei motivi e dei quesiti ex artt. 360 e 366 bis c.p.c., si pone il rilievo in ordine al rimedio esperibile avverso la sentenza del giudice di pace.

Fondatamente la relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha rilevato che avverso il provvedimento impugnato era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26. Detta norma, abrogando della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.). La sentenza impugnata è stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed è quindi soggetta a questa nuova disciplina (Cass. 13019/07; 10775/08; SU 27339/08). La ricorribilità diretta permane per le ordinanze di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che sono esclusivamente quelle con le quali il giudice competente dichiara l’opposizione inammissibile per tardività del ricorso (Cass. 28147/08).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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