Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20041 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20041 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 21377-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI RICORSO NON
DEPOSITATO AL 26/09/2017;
– ricorrente contro

C. L.

MELLINO CRISTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA
ACCIAI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLAUDIO MASSA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 782/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

CA/3

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Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO

che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Torino,
depositata il 13/2/2017, resa nel giudizio intercorso con Mellino

che il ricorso non risulta essere stato depositato (cfr. certificazione
della Cancelleria di questa Corte in data 26.9.2017);

che Melillo Cristiana ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

Che, risultando notificato, ma non depositato, il ricorso in disamina
trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla
quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a
sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il
ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati
nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del
processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso
medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di
contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando
giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle
spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del
ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove
non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. Cass. n.
29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016);

che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;
Ric. 2017 n. 21377 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

Cristiana;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza,
senza alcun provvedimento ai sensi dell’art. 13 c.1 quater D.P.R.
115/2002, in mancanza dei deposito del ricorso e conseguente
pagamento del contributo unificato;

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18/4/2018

P. Q. M.

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